DITTA LEGATA ALLA ‘NDRANGHETA SEQUESTRATA NEL PADOVANO
CORRIERE DEL VENETO 2 LUGLIO 2014
La ‘Ndrangheta arriva fino a Padova. L’ennesima conferma è arrivata ieri a seguito di un’operazione dei finanzieri e dei carabinieri di Vibo Valentia, che ha portato al sequestro di un’azienda padovana. Si tratta della «S.C. Costruzioni» di Limena, intestata a Cristian Sicari. L’azienda, con sede in via Bachelet 3 non è in realtà nulla più di un semplice appartamento, dimostrazione di come fosse in realtà utilizzata solo per girare del denaro. I carabinieri di Padova nel concreto si sono limitati a fare la segnalazione alla Camera di Commercio in modo da inibire l’attività della società. È bastato un passaggio formale perché l’azienda già da 2007 era stata sottoposta ad un sequestro penale per la presenza di infiltrazioni mafiose. La società è intestata a Cristian Sicari, già finito in carcere perché accusato di essere prestanome della famiglia Tripodi, una delle ‘ndrine più potenti della Calabria. L’operazione di ieri ha visto l’esecuzione di provvedimenti in Calabria, Lazio, Lombardia, Sicilia, Veneto ed Emilia Romagna per il sequestro di beni per un valore stimato di 45 milioni di euro ritenuti riconducibili a presunti affiliati alla cosca Tripodi di Vibo, indicata come l’ala economico-imprenditoriale del clan Mancuso di Limbadi. Tra i beni sequestrati figurano anche due bar situati in pieno centro a Roma, un altro in provincia di Milano, immobili di pregio situati a Roma e Milano oltre a 25 aziende, 42 tra terreni e fabbricati e 16 autoveicoli. Il provvedimento costituisce di fatto la prosecuzione dell’operazione «Libra Money» portata a termine nel maggio 2013. In quella occasione erano state arrestate 20 persone e sequestrati beni per 40 milioni. Sulla vicenda è intervenuto il deputato del Pd e componente della Commissione Antimafia Alessandro Naccarato. «I fatti di oggi confermano, come più volte segnalato, che in Veneto si è radicata una presenza stabile e ramificata della criminalità organizzata che vi svolge le proprie attività illecite, in alcuni casi direttamente, ma più spesso attraverso la collaborazione di imprenditori e figure professionali che rappresentano una cosiddetta “zona grigia” - ha commentato - è opportuno sottolineare, ancora una volta, la professionalità e la dedizione degli uomini delle forze dell’ordine che presidiano il nostro territorio».
per saperne di più scarica l'Interrogazione al Ministro dell'Interno
IL SISTEMA DELLE ENTRATE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Negli ultimi anni il sistema delle entrate, in particolare per la fiscalità comunale, è il risultato di ripetuti interventi legislativi che si sono susseguiti, ad iniziare dalla scorsa legislatura, a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti elementi di incertezza. Questo impianto ora appare in via di superamento a seguito della ridefinizione del quadro della tassazione immobiliare operato dalla legge di stabilità 2014. Per comprendere a fondo il quadro di riferimento è utile esaminare i seguenti aspetti:
- La fiscalità municipale - L'assetto previsto dal decreto legislativo sul federalismo municipale - Il nuovo assetto della fiscalità municipale - La fiscalità provinciale - La proposta di modifica della tassazione automobilistica - La fiscalità regionale: le Regioni a statuto ordinario - La fiscalità regionale: le Regioni a statuto speciale e le province autonome
La fiscalità municipale
Il sistema delle entrate comunali, a partire dal 2011, è stato determinato da numerosi interventi legislativitra cui il decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, il decreto-legge di manovra (D.L. n. 201 del 2011) e la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012), che hanno modificato la normativa vigente nella materia e hanno determinato un assetto caratterizzato da alcuni elementi di transitorietà. A queste norme sono seguite le disposizioni intervenute nel corso del 2013 in relazione alla complessa vicenda dell’abolizione dell’imposta municipale propria IMU sull’abitazione principale, che hanno poi portato, con la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) (si veda il relativo dossier Tomo I Tomo II), ad una nuova articolazione della tassazione immobiliare di spettanza dei comuni.
L'assetto previsto dal decreto legislativo sul federalismo municipale
Il sistema della fiscalita' municipale delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 prevedeva la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo.
Il Decreto disponeva, in origine, una fase transitoria per il biennio 2011-2013 nella quale, in aggiunta alle tradizionali entrate dell’ente (costituite dall’addizionale Irpef, dall’Ici, dalla tassa e dal canone per l’ occupazione spazi ed aree pubbliche - Tosap e Cosap - dall’imposta di scopo - Iscop, dalla Tarsu/Tia, dall’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e dal canone installazione mezzi pubblicitari), venivano istituite nuove forme di entrata: compartecipazione al gettito dell’IVA proveniente dai rispettivi territori, in misura finanziariamente equivalente ad una compartecipazione Irpef del 2 per cento, imposta di soggiorno o di sbarco e, da ultimo, la cosiddetta “fiscalità immobiliare”, vale a dire l’Irpef sui redditi fondiari, le imposte ipotecarie e catastali e la cedolare secca sugli affitti, tutte da far confluire previamente in un Fondo sperimentale di riequilibrio per essere successivamente ridistribuite ai comuni in forma territorialmente equilibrata. Il Fondo veniva istituito in sostituzione dei trasferimenti da parte dello Stato, contestualmente soppressi, ad eccezione di una quota degli stessi che, in ragione delle peculiari caratteristiche, non risultavano “fiscalizzabili” e dovevano continuare ad essere erogati.
A regime, dal 2014, il decreto legislativo prevedeva l’attribuzione diretta dei cespiti derivanti dalla fiscalità immobiliare, con la sostituzione del Fondo di riequilibrio con Fondo perequativo, l’istituzione dell’Imposta municipale propria IMU progettata per assorbire l’Ici - con esclusione dell’abitazione principale - e l’Irpef sui redditi fondiari, e dell’Imposta municipale secondaria, sostitutiva dell’imposta comunale sulla pubblicità/affissioni e la Tosap/Cosap. In coerenza con tale quadro, per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario i trasferimenti erariali sono stati soppressi a decorrere dal 2011, con D.M. Interno 21 giugno 2011 con la contestuale istituzione, per i comuni medesimi, del Fondo sperimentale di riequilibrio alimentato, come detto, con quota parte del gettito della fiscalità immobiliare e della compartecipazione all’IVA.
Il nuovo assetto della fiscalità municipale
Con l'obiettivo di consolidare i conti pubblici, in un contesto di emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi mesi del 2011, il Governo Monti ha fortemente modificato il quadro appena descritto con il Decreto Salva Italia n. 201 del 2011, che ha anticipato “in via sperimentale” la decorrenza dell’ IMU al 2012 (e fino al 2014, disponendo espressamente, all’articolo 13, comma 1 che “l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”) estendendola anche all’abitazione principale e destinandone il gettito per circa la metà (con esclusione di quello derivante dall’abitazione principale e da altre specifiche categorie di immobili) direttamente allo Stato. Il provvedimento ha inoltre istituito, dal 2013, il tributo comunale sui tributi e servizi (Tares) in sostituzione di tutti gli altri proventi attinenti al servizio rifiuti urbani.
Successivamente, con il Governo Letta, la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 380 a 384 della legge n. 228 del 2012) oltre a modificare in molti aspetti la Tares (che poi dal 2014 cesserà, ad opera dell’articolo 1 comma 704 della legge di stabilità 2014 per essere sostituita da una nuova imposta, la Tari, come più avanti si dirà), ha innovato l’assetto della destinazione del gettito proveniente dall’IMU ed ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, come delineati dal D.Lgs. n. 23 del 2011.
In estrema sintesi, il comma 380 della legge di stabilità per il 2013:
- ha attribuito, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; - ha sospeso per il medesimo biennio la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel decreto legislativo n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA; - ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati nel suddetto decreto.
Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti) è intervenuta ancora sulla materia con un complessivo riordino della tassazione immobiliare, con l’istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).
In particolare è confermata l’attribuzione ai comuni dell’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo - che rimane destinato allo Stato, come delineata dalla legge di stabilità per il 2013 - prevedendo che tale disciplina si applichi a regime a decorrere dal 2013, e non soltanto in via transitoria per il biennio 2013-2014, come originariamente previsto.
Di conseguenza vengono abrogate, anziché sospese nella loro applicazione per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011 relative alla devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni.
Si tratta in particolare dei seguenti tributi:
- imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti sottoposti ad imposta di registro di cui al DPR n.131/1986; - imposte ipotecaria e catastale; - imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; - imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; - tributi speciali catastali; - tasse ipotecarie; - cedolare secca sugli affitti, con riferimento ad una quota di gettito pari a circa il 21 per cento (come stabilita dal D.Lgs.23/2011 medesimo).
Inoltre la legge di stabilità per il 2014 ha ridefinito la disciplina di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (istituito dalla precedente legge di stabilità), ai fini dell’assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata, stabilendone la sua quantificazione annuale e i criteri di riparto a decorrere dall’anno 2014 (commi 729-731).
In particolare, l’ammontare annuale del Fondo è determinato in 6.647,1 milioni per l’anno 2014 ed in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi.
Alla luce di quanto sinteticamente illustrato, pertanto, il sistema della fiscalità comunale poggia pertanto, al 1° gennaio 2014, su quattro principali imposte, costituite dall’IMU, dalla TASI, dalla TARI e dall’addizionale comunale all’Irpef. A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzabili (come indicati nel D.M. Interno 21 giugno 2011 prima citato) le tradizionali entrate locali, vale a dire l’imposta di soggiorno, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco, l’Iscop, la Tosap, l’imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni, il canone installazione mezzi pubblicitari il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Cosap. Peraltro tali forme di prelievo, ad eccezione delle prime due, dovrebbero confluire nell’ imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 decreto legislativo n. 23 del 2011, la cui introduzione, prevista a decorrere dal 2014, è stata posticipata al 2015.
Ulteriori entrate, con carattere eventuale, possono derivare dai proventi derivanti dalla partecipazione dei comuni all’azione di contrasto all’evasione fiscale, incrementati dal decreto legislativo n.23 del 2011, a seguito del quale viene devoluto all’ente locale che partecipa all’accertamento il 50% del gettito (il 100% nel triennio 2012-2014) e l’intero gettito nel caso di accatastamento di immobili non dichiarati in catasto.
La fiscalità provinciale
Il sistema delle entrate delle province presenta una maggiore stabilità, poiché è stato modificato in misura meno incisiva di quello comunale dalla normativa attuativa della delega recata dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che è intervenuta sulla fiscalità provinciale con gli articoli da 16 a 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante norme in materia di autonomia di entrata delle regioni e delle province. Come già disposto per i comuni, anche per le province si è operata la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle relative funzioni - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo. Per completare il quadro della fiscalità provinciale si rammenta che, oltre all’addizionale Irpef sopradetta, il sistema delle entrate provinciali ricomprende inoltre i seguenti cespiti:
- imposta provinciale di trascrizione (IPT), iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico che, vigente dal 1999, è stata poi modificata, da ultimo, con il D.Lgs. n.68 del 2011 in commento, che ne ha disposto l’equiparazione della misura sugli atti soggetti ad Iva rispetto agli atti non soggetti all’Iva medesima; - imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto, in vigore dal 1999 e anche essa modificata dal medesimo decreto legislativo n.68/2011, che nello stabilirne l’aliquota nella misura del 12,5% ha altresì attribuito alle province (ivi incluse quelle situate nelle regioni a statuto speciale) la facoltà di variarla in aumento o in diminuzione di 3,5 punti percentuali.
Va inoltre segnalato che il decreto legislativo n.68 del 2011 prevede, all’articolo 19, l’istituzione di una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale, a compensazione, dal 2013, della soppressione dei trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle province. Al momento tuttavia non risulta ancora stabilita.
Si ricorda, infine, che l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012 ripristina il potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, a decorrere dall'anno di imposta 2012; questo potere era stato sospeso dall’articolo 1, comma 123, della legge n.220/2010 (legge di stabilità 2011) “fino all'attuazione del federalismo fiscale”.
La proposta di modifica della tassazione automobilistica
La Commissione Finanze della Camera il 12 giugno 2014 ha avviato l'esame della proposta di legge, Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. La proposta di legge in esame interviene sulla tassazione sui veicoli, prevedendo in sostanza:
- l’esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni. Per i veicoli ecologici (alimentati a metano, a GPL oppure ibridi) l’agevolazione è valida per i primi cinque anni; - l’abolizione dell’IPT (imposta provinciale di trascrizione) per le immatricolazione dei veicoli nuovi; - l’elevazione per gli automezzi aziendali della percentuale di deducibilità ai fini dell’imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione.
Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo.
Sul tema è stato avviato un ciclo di audizioni. Sono intervenuti finora: Federauto, l'Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri Unrae, l'Associazione nazionale industria delll'autonoleggio e servizi automatici ANIASA, l'Associazione nazionale imprese gas di petrolio liquefatti Assogasliquidi, l'Automobil Club d'Italia ACI.
La fiscalità regionale: le Regioni a statuto ordinario
In via generale un esame delle fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario espone come questi siano individuabili nei tributi propri, nelle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio dell’ente, nelle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), nei trasferimenti perequativi, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, nelle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).
Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, addizionale IRPEF, cosiddetta tassa automobilistica e della compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina. Gli altri tributi minori, compresa l’addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell’intero gettito tributario.
La compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, invece, istituita dal D.Lgs. 56/2000 e determinata con DPCM, entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all’IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale. Su di essa le regioni non hanno alcun potere di manovra, analogamente a quanto accade con la compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina.
Per quanto riguarda i tributi, le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l’aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l’addizionale IRPEF, per categorie economiche per l’IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.
Tale quadro non risulta ancora mutato dalla disciplina attuativa della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che per quanto concerne la fiscalità regionale è stata dettata dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, benché talune disposizioni di tale provvedimento avrebbero dovuto trovare attuazione già dal 2013. A decorrere da tale anno le fonti di finanziamento delle regioni per l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovevano infatti essere costituite: - dalla compartecipazione all’Iva,e quote dell’addizionale regionale all’Irpef, come entrambe rideterminate ai sensi del decreto legislativo medesimo; - dall’ Irap; - da quote di un Fondo perequativo, appositamente istituito; - dalle entrate proprie.
Il nuovo assetto non ha tuttavia al momento ancora avuto seguito, in quanto: a) la determinazione con legge dei LEP nelle materie sopradette non è finora intervenuta, tranne che per la sanità (dove peraltro risale al 2001 ed è in via di ridefinizione); b) l’addizionale Irpef avrebbe dovuto essere rideterminata (in modo tale da assicurare risorse equivalenti a quelle derivanti dai trasferimenti erariali di parte corrente, da sopprimere dal 2013, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef statali, per lasciare inalterato l’onere per i contribuenti), con riferimento all’anno di imposta 2012, mediante un apposito DPCM da emanarsi entro il 27 maggio 2012, non ancora intervenuto; c) la compartecipazione Iva doveva anche essa venir rideterminata a decorrere dal 2013 secondo il nuovo principio di territorialità stabilito dal decreto legislativo ed, inoltre, in misura tale da garantire in ogni regione il finanziamento delle spese per i LEP, ad opera di un DPCM per il quale non è stabilito un termine di adozione, e che allo stato non è stato ancora emanato; d) di conseguenza, poiché tale compartecipazione è destinata ad alimentare il Fondo perequativo prima citato, da istituire dall’anno 2013, neanche tale Fondo risulta al momento istituito.
Pertanto le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono attualmente quelle già operanti precedentemente alla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, costituite dai tributi propri e dalle compartecipazioni ai tributi erariali seguenti,:
- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011); - Addizionale regionale all’IRPEF (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011); - Tassa automobilistica regionale (D.Lgs. 504/1992, artt. 23-27); - ARISGAM - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (D.Lgs. 398/1990, artt. 9-16,); - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/1995, art. 3, commi 24-35); - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. 549/1995, art. 3, commi artt. 20-23); - Compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine per autotrazione (L.549/1995,art.3, com.12); - Compartecipazione regionale all’IVA versata dai consumatori finali nel proprio territorio (D.Lgs. 56/2000 e D.Lgs. 68/2011).
Con la sola eccezione dell’IVA, tributi e compartecipazioni sono, con riferimento al gettito, “tributi” regionali secondo due principali caratteristiche: le somme che affluiscono al bilancio della regione provengono interamente ed esclusivamente dal gettito riferito al rispettivo territorio; quale che sia la disciplina del tributo (aliquota, base imponibile, soggetti obbligati, eccetera) e la quota di gettito assegnata alla regione, inoltre, le entrate della regione seguono la dinamica di quel gettito nel rispettivo territorio.
Il gettito della compartecipazione regionale all’IVA è invece assegnato a ciascuna regione in base a parametri che dipendono dalla disciplina del finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario secondo i seguenti criteri:
- la percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione del fabbisogno necessario a ‘coprire’ la quota di spesa sanitaria corrente non ‘coperta’ dal gettito IRAP, Addizionale IRPEF, accisa e tickets sanitari; - la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all’ammontare dei consumi registrati dall’ISTAT per ciascuna regione (c.d. IVA su base consumi); - le regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo fabbisogno sanitario (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio) ‘cedono’ le somme eccedentarie al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste regioni affluisce soltanto una quota- parte dell’IVA territorializzata come propria; - le regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo fabbisogno sanitario (Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) ricevono integralmente la propria quota IVA territorializzata e, in aggiunta, una quota parte del Fondo perequativo interregionale, questa in misura corrispondente al completamento della ‘copertura’ del rispettivo fabbisogno.
Nelle regioni eccedentarie le entrate da compartecipazione IVA sono riferite integralmente al proprio territorio, sebbene siano soltanto una quota parte della rispettiva IVA territorializzata. Nelle regioni deficitarie le entrate IVA riferite al territorio sono costituite dall’intera quota territorializzata; a questa si aggiunge il trasferimento perequativo non riferibile ad uno specifico territorio.
per saperne di più leggi i seguenti documenti
Federalismo municipale
Federalismo fiscale in Francia, Germania e Spagna
Finanziamenti alle città capitali in Francia, Germania Regno Unito e Spagna
NUOVE MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO: IL D.L. 91/2014
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il decreto legge n. 91/2014 che contiene, tra l'altro, misure urgenti per il settore agricolo. Tali disposizioni possono essere riassunte come segue:
- Semplificazioni - Crediti d'imposta per innovazioni d'impresa - Giovani agricoltori - Ulteriori misure fiscali - Rete del lavoro agricolo di qualità - OGM - Etichettatura dei prodotti alimentari - Fondo finanziamento derrate alimentari agli indigenti - Modalità di produzione della Mozzarella di bufala campana DOP e tracciabilità - Sicurezza - Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità da impianti fotovoltaici - Semplificazioni per la costruzione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE
Le misure in materia agroalimentare contenute nel D.L. n. 91/2014 sono in particolare concentrate nel Capo I e sono attuative del Piano #campolibero lanciato dal Mipaaf nei mesi scorsi. Alcune misure ripropongono interventi contenuti nel cd. "Collegato agricolo" attualmente all’esame del Senato. Tale provvedimento contiene ulteriori interventi rientranti nel Piano di azione per il rilancio dell’agricoltura che completano il quadro di riforma e di rilancio del settore agroalimentare. Si tratta in particolare dei mutui a tasso zero per nuove imprese agricole under 40 e l'apertura di società agricole in 60 giorni.
Sintesi
Tra le disposizioni del D.L. n. 91/2014, alcune misure sono volte alla semplificazione del settore agroalimentare, con particolare riguardo al sistema dei controlli sulle imprese agricole ed alle norme di produzione per il settore vitivinicolo; altre sono rivolte a sostenere l'innovazione nel settore a maggiore sostegno della qualità del made in Italy, attraverso l'introduzione di due crediti di imposta per il settore agroalimentare per investimenti in infrastrutturazione elettronica per l'implementazione dell'e-commerce e per la creazione di nuove reti di impresa; altre ancora sono destinate ai giovani agricoltori e prevedono incentivi alla loro assunzione e deduzioni a fini IRAP per i datori di lavoro agricolo nonché detrazioni per l'affitto di terreni da parte di giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Il settore agricolo è poi interessato da ulteriori misure di carattere fiscale, volte ad incidere sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario e sulle modalità di determinazione del reddito dominicale, nell'ipotesi di mancata coltivazione nell'annata agraria. Si prevede poi l'istituzione della rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzata alla lotta al sommerso, e l'emanazione dei decreti attuativi della legge n.4/2011 che ha introdotto l'obbligo di inserire in etichetta un'informazione relativa all'origine della materia prima contenuta nel prodotto, verificando, con procedura di consultazione pubblica, la percezione del consumatore in ordine a tale informazione aggiuntiva. Viene, poi introdotta una nuova regolamentazione in ordine alle modalità di produzione di mozzarella di bufala campana DOP. Vengono, altresì, introdotte sanzioni per chi viola i divieti di coltivazione di sementi vietate in via d'urgenza per motivi attinenti alla tutela della salute umana, degli animali e della protezione dell'ambiente, al fine di garantire il rispetto dei divieti emanati in ordine al divieto di coltivazione di sementi OGM. Nel Capo II del D.L., vengono, poi, previste misure per l'ampliamento dei controlli nella “Terra dei fuochi”, disponendo che le indagini sul territorio possano essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché norme di modifica alla legge n. 157/1992, recante norme in materia di protezione della fauna e di disciplina del prelievo venatorio.
Semplificazioni
In materia di controlli sulle imprese agricole, il D.L. sancisce il principio del coordinamento dell’attività di vigilanza prevedendo che, nei casi di regolarità o di regolarizzazione conseguente ai controlli ispettivi, gli adempimenti oggetto di accertamento non possono essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli, salvo determinati casi (per comportamenti omissivi, irregolari o elementi sopravvenuti non conosciuti). Per un coordinamento dei controlli e per la circolazione delle informazioni, per via telematica, è istituito il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (articolo 1, commi 1 e 2). Nel settore vitivinicolo, il D.L. interviene con modifiche varie alla legge n. 82/2006, che contiene norme per l’attuazione dell’OCM vino (articolo 2).
In particolare:
- viene eliminata la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione alla produzione di mosto cotto, la quale viene sostituita con una previa comunicazione; - si estende il regime già previsto nella preparazione delle bevande aromatizzate introducendo la possibilità di utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti per la preparazione di bevande spiritose; - viene consentita la detenzione, oggi vietata, nei locali di un’impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose; - viene eliminata la previa autorizzazione per l’istituzione da parte delle distillerie dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione, e prevista una mera comunicazione preventiva; - viene soppresso il limite dei cinque giorni entro i quali comunicare la detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, e si apportano semplificazioni alla disciplina delle sostanze ammesse per uso enologico; - è abrogata la norma che demandava ad un decreto del Mipaaf l’indicazione delle sostanze e dei prodotti utilizzabili per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi; - si modifica la disciplina dei registri di carico e scarico per i produttori, importatori e grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio al fine di una sua dematerializzazione (articolo 2); - si estende l’istituto della diffida (già prevista per il vitivinicolo dall’articolo 43 della legge n. 82/2006) a tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità puniti con la sola sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 1, commi 3 e 4)
Crediti d'imposta per innovazioni d'impresa
Vengono, poi, previsti due nuovi crediti d'imposta:
- uno, per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2014 e per l’anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Il limite di spesa per tale credito è di 500.000 euro per l’anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (articolo 3, commi 1-2 e 5);
- l'altro, per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera (reti d’impresa di produzione agroalimentare), sostenute dalle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2014 e per l’anno 2015 e 2016, nella misura del 40% delle spese e non può comunque essere superiore a 400.000 euro.
- Il limite di spesa per tale credito è 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (articolo 3, commi 3-5). Il riconoscimento dei crediti di imposta in questione è subordinato all’autorizzazione della Commissione UE.
Giovani agricoltori
Sono previsti incentivi all'assunzione da parte delle imprese agricole di giovani tra i 18 e i 35 anni con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3 anni. Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015. Ai fini della misura in esame, è istituito un Fondo per gli incentivi all’assunzione di giovani lavoratori agricoli, con una dotazione di 5,5 milioni per il 2015, di 12 milioni per il 2016, di 9 milioni per il 2017 e di 4,5 milioni per il 2018 (articolo 5, commi 1-12). Inoltre il D.L. estende le deduzioni per lavoro dipendente (di cui all’articolo 11 D.Lgs. n. 446/1997), nella misura del 50 per cento degli importi previsti, anche alle imprese agricole soggette ad IRAP nel caso di lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all’anno.
Le deduzioni in oggetto sono dunque pari a:
1) 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, aumentate a 6.750 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni 2) fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 1), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione delle regole europee sugli aiuti de minimis (Reg. UE 1408/2013); 3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato.
Ulteriori misure fiscali
Ulteriori misure consistono nell'abrogazione delle agevolazioni per mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agraria, e nella rivalutazione dei redditi dominicali e agrari ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
Viene, infatti, previste l'abrogazione dell’articolo 31, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986) il quale prevedeva che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non era stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si fosse chiusa l'annata agraria, si considerava pari al 30 per cento di quello determinato secondo le tariffe d’estimo ai sensi degli artt. 28 e ss. del TUIR (articolo 7, comma 3). Rimane invece ferma l’analoga disposizione (contenuta nel comma 2 dell’articolo 31 del TUIR) relativa alla perdita di raccolto derivante da eventi naturali. L’abrogazione del comma 1 dell’articolo 31 sembra riverberare i suoi effetti anche su quanto disposto dal successivo articolo 35 del TUIR secondo il quale in caso di mancata coltivazione e di perdita del raccolto per eventi calamitosi il reddito agrario doveva essere considerato pari a zero.
Inoltre, il decreto interviene sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il comma 512, articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva stabilito nella misura del 15 percento. Il D.L. in particolare, incrementa l’entità della rivalutazione portandola dal 15 al 30 percento nel periodo d’imposta 2015 e mettendola a regime, nella misura del 7 percento, a decorrere dal periodo d’imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione (che viene confermata nella misura del 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014) viene portata al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell’acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.
Rete del lavoro agricolo di qualità
E’ istituita presso l’INPS la “Rete del lavoro di qualità” per promuovere la regolarità delle imprese agricole per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Alla Rete, alla quale sovraintende una cabina di regia, possono partecipare le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; - non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per le violazioni di cui sopra; - essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
La cabina di regia verifica che il mantenimento dei requisiti da parte delle imprese che fanno parte alla rete escludendo quelle che li perdono. Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS orienteranno la loro attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete, fatti salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall’Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.
OGM
Vengono introdotte sanzioni per chi viola i divieti di coltivazione previsti dal Reg. UE 178/2002 in materia di sicurezza alimentare nel territorio dell’UE. Il fine della misura è quello di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio. per chi coltiva Ogm in Italia e il rafforzamento degli strumenti per assicurare l'effettività del divieto sul territorio nazionale.
Etichettatura dei prodotti alimentari
Il decreto interviene sulla legge 3 febbraio 2011, n. 4, introducendo nuovi termini per l’adozione dei decreti attuativi della legge sull’etichettatura dei prodotti: sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. stesso, prevedendo l’attivazione da parte del Mipaaf di una procedura di consultazione pubblica finalizzata a capire quale sia la percezione del consumatore in ordine all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto o della materia prima agricola utilizzata.
Fondo finanziamento derrate alimentari agli indigenti
Come ulteriore finalità del Fondo (previsto dell’articolo 58 del D.L. n. 83/2012) viene introdotta quella legata all’efficientamento della filiera della produzione e dell’erogazione. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, tale novità consente l'introduzione, tra le finalità del Tavolo permanente di coordinamento istituito presso il Dicastero agricolo (ai sensi del decreto interministeriale n.18476 del 7 dicembre 2012), quella di coordinare la gestione dei c.d. "sprechi alimentari" al fine di poterli destinare agli indigenti.
Modalità di produzione della Mozzarella di bufala DOP e tracciabilità
Sono previste nuove disposizioni sulla produzione della MBC DOP, e sulla tracciabilità dei latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall’utilizzo di latte bufalino, nel senso che:
- la produzione della “Mozzarella di Bufala campana” DOP e dei sottoprodotti deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o solo con latte differente deve essere effettuata in uno spazio differente; - gli allevatori bufalini ed ai trasformatori e intermediari di latte di bufala l’obbligo di adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.
Viene dunque superata la normativa previgente che prevedeva, a decorrere dal 1 luglio 2014 stabilimenti separati per la produzione di mozzarella di bufala campana DOP (articolo 4-quinquiesdecies del D.L. n. 171/2008) e la solo tracciabilità delle quantità di latte prodotto dagli allevatori (articolo 7 della legge n. 4/2011).
Sicurezza
Nel Capo II del D.L. (articolo 10, comma 12) sono contenute delle misure di rafforzamento dei controlli nella "Terra dei fuochi". In particolare, viene integrato il D.L. n. 136/2013, con una nuova norma la quale prevede che le indagini possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati già oggetto di indagine, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero che sono stati oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini stesse.
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità da impianti fotovoltaici
Il Capo III del decreto legge, nell'ambito degli interventi urgenti per le imprese, introduce nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciute all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. In particolare, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (G.S.E. S.p.A.) – a decorrere dal secondo semestre 2014 – eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo, in relazione alla produzione effettiva.
Inoltre, rimodula (a decorrere dal 2015, secondo specifiche percentuali di riduzione e su un periodo di 24 anni, anziché di 20) le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 KW. In relazione alle rimodulazioni disposte, agli imprenditori fotovoltaici è concesso di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, da Cassa depositi e prestiti S.p.A. In alternativa all’allungamento del periodo di corresponsione dell’incentivo, il produttore può optare per una riduzione volontaria dello stesso per una quota pari all’8% dell’entità residua dell’incentivo di spettanza (articolo 26).
Semplificazioni per la costruzione di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Sempre il Capo III del D.L. contiene norme di semplificazione amministrativa e di regolazione per interventi di efficienza energetica. Le semplificazioni, che sono operate attraverso apposite integrazioni alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 28/2011, riguardano tra l’altro la procedure per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica.
Adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE
Il Capo II del D.L. (articolo 16) contiene alcuni interventi di adeguamento dell’ordinamento nazionale a rilievi mossi a livello europeo alla normativa interna, anticipando di fatto, nonché implementando, talune misure già contenuti in materia dal DDL europea 2013-bis (articolo 20 e 21), attualmente all’esame in seconda lettura del Senato (A.S. 1533).
In particolare, si introducono modifiche varie alla legge 11 febbraio del 1992 n. 157, che contiene la normativa sulla protezione della fauna selvatica, omeoterma e per il prelievo venatorio, considerate necessarie per far fronte, con urgenza, ai rilievi mossi dalla Commissione Europea (Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI) (articolo 16, commi 1-3).
Modifiche sono apportate al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, che, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, istituisce un’infrastruttura per l’informazione ambientale georeferenziata (cd. informazione territoriale) nella Comunità europea (INSPIRE). Anche in tal caso le modifiche sono introdotte per superare taluni rilievi mossi sulla disciplina attuativa nazionale dalla Commissione europea.
LE RIFORME CHE CAMBIANO IL PAESE 17 LUGLIO 2014 ORE 20.30 - SALA N.IOTTI PIAZZETTA FORCELLINI - PADOVA INCONTRO CON GIANCLAUDIO BRESSA SOTTOSEGRETARIO PER GLI AFFARI REGIONALI

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