Alessandro
Naccarato

  • Home
  • Biografia
  • Agenda
  • Stampa
  • In Parlamento
  • Newsletter
  • Camera dei Deputati

Speciali

  • Contro l'abuso di alcool
  • Il PD contro la crisi
  • Mafia
  • Droga
  • Federalismo
  • Alluvione
  • Immigrazione
  • PUBBLICAZIONI

Newsletter

Name:
Email:
Newsletter View

SubjectNewsletter A. Naccarato - 9 Aprile 2014
Problemi a visualizzare questa mail? Guarda la versione online.

 Alessandro Naccarato

 Newsletter 9 Aprile 2014

 In primo piano

 

 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La Camera approva oggi il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore. Obiettivi del ddl sono il sostegno della libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune; favorire la partecipazione attiva delle persone, singolarmente o in forma associata; valorizzare il potenziale di crescita dell'economia sociale; armonizzare gli incentivi e uniformare la disciplina in una materia caratterizzata fin qui da un quadro normativo non omogeneo.

Si tratta di un settore in costante crescita: rispetto al 2001 le organizzazioni non profit sono aumentate del 28 per cento, i dipendenti del 39 e i volontari del 43. Il 66 per cento sono associazioni non riconosciute, il 22 fondazioni e solo 3,7 cooperative sociali. L’Istat ha censito 300.191 organizzazioni non profit che impiegano 681mila addetti, 271mila lavoratori stabili e 5mila temporanei. I volontari sono 4 milioni e 700mila.

Il ‘Terzo settore’ viene definito come il complesso degli enti privati con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale attuando il principio di sussidiarietà.

Il nuovo codice del Terzo settore
Punto centrale del ddl è l’istituzione del Codice del Terzo settore per la raccolta e il coordinamento delle norme al fine di
- individuare le attività solidaristiche che caratterizzano gli enti del terzo settore;
- definire le modalità organizzative e amministrative degli enti che dovranno essere ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità;
- previsione del divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta;
- disciplinare gli obblighi di controllo interno, rendicontazione e trasparenza e le modalità di verifica periodica dell'attività svolta;
- riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso la messa a punto di un registro unico del Terzo settore che sarà istituito presso il ministero del Lavoro con la previsione dell'obbligo della iscrizione per tutti gli enti che si avvalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei;
- attribuzione alla presidenza del Consiglio del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo settore.
Impresa sociale
Il ddl prevede, tra l'altro, la definizione dell'impresa sociale come impresa privata con finalità di interesse generale con l’obiettivo primario di realizzare impatti sociali positivi conseguiti attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali. È previsto anche l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale (es. commercio equo e solidale), dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiranno di diritto la qualifica di impresa sociale. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti sono esercitate dal ministero del Lavoro.
Servizio civile nazionale
Il ddl prevede l'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; la previsione di un meccanismo di programmazione triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 28 e 38 anni che possono essere ammessi tramite bando pubblico al servizio civile universale; la definizione di uno status giuridico che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro.
Misure di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore
Sono previste agevolazioni economiche in favore degli enti del Terzo settore e il riordino e l'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. È prevista una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, la riorganizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al Terzo settore, la riforma dell'istituto del cinque per mille allo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme devolute con questo strumento, l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e la revisione della disciplina delle Onlus.






IL REATO DI TORTURA

La Camera dei Deputati sta affrontando l'introduzione del reato di Tortura nel Codice Penale.
Il provvedimento in pillole:

TORTURATORI IN CARCERE. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia o violando i propri obblighi di protezione cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o informazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. La sofferenza dovrà però essere acuta e comunque ulteriore rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione o altre legittime misure limitative dei diritti. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte.
 
AGGRAVANTE PER AGENTI. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 12 anni.
 
ISTIGAZIONE ALLA TORTURA. E’ istigazione specifica che vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 3 anni se l’istigazione non è accolta o comunque non c’è stata tortura.
 
PRESCRIZIONE LUNGA . I termini di prescrizione raddoppiano, dunque il reato di tortura se prima non interviene il processo si estinguerà in 20 anni.
 
STOP ESPULSIONI . Divieto assoluto di espulsione o respingimento verso paesi che praticano la tortura o dove la violazione dei diritti umani sia grave e sistematica.
 
DICHIARAZIONI ESTORTE NULLE . Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Valgono però come prova contro gli imputati di tortura.
 
NIENTE IMMUNITA’ DIPLOMATICA. I cittadini stranieri indagati o condannati per tortura non possono godere di alcuna immunità diplomatica.


Per saperne di più leggi i due articoli

Dossier di approfondimento

 



PER SAPERNE DI PIU' LEGGI I SEGUENTI APPROFONDIMENTI

Corriere della Sera 8 Aprile 2015

La Repubblica 8 Aprile 2015

Corriere della Sera 8 Aprile 2015

Corriere della Sera 8 Aprile 2015

 



IL CICLO ILLEGALE DEI RIFIUTI

SABATO 11 APRILE ORE 15.30
CONTRA' SAN GIACOMO - CAMPOSAMPIERO



IL CICLO DEI RIFIUTI

QUALE LEGALITA' FUORI DAL BIDONE

SABATO 11 APRILE ORE 9.30
CONEGLIANO