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«Carrocciopoli riguarda anche i leader padovani»
Ruzzante e Naccarato (Pd) all’attacco:
«Dallo staff di Conte al conflitto d’interesse di Bitonci fino al "caso" Businaro»
Il Mattino di Padova, 11 aprile 2012
Chissà se troverà mai una risposta la domanda di Piero Ruzzante, segretario cittadino del Pd: «Giuseppe Bortolussi, candidato presidente del centrosinistra alle Regionali 2010, ha dichiarato per la campagna elettorale spese personali pari a 25 mila 576 euro, mentre il Pd ha sostenuto spese pere 1 milione 112 mila 845 euro. Il governatore Luca Zaia ha invece dichiarato zero euro di spese sostenute per la campagna elettorale. Poiché i mezzi a disposizione del candidato del centrodestra erano molti di più di quelli di Bortolussi, chi gli ha pagato le spese?». Ruzzante ha formulato il suo interrogativo ieri, a palazzo Moroni, insieme all’onorevole Alessandro Naccarato.
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In Parlamento
L'intervento dello Stato in economia/1
«La Camera approva un importante provvedimento per migliorare l'intervento dello Stato in economia»
Approvato il decreto legge 21/2012 "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"
Nota di Alessandro Naccarato, deputato Pd
Il decreto riguarda i "poteri speciali" dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d’interesse nazionale e riforma il decreto legge n. 332/1994. Là era stata definita - nel momento in cui si dava inizio al processo delle privatizzazioni - la golden share (azione speciale) che lo Stato conservava nelle imprese pubbliche collocate sul mercato. La Commissione Europea ha attivato procedure di infrazione contro il decreto 332/1994. Per evitarle, la Camera ha approvato il decreto n. 21/2012 modificando la golden share in golden power. Si passa così da un' "azione speciale" a un "potere speciale". Questo si applicherà a tutte le società - e non solo a quelle partecipate dallo Stato o altri enti pubblici - operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale e a quelle che possiedono attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Sono definite attività di rilevanza strategica «le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l’approvvigionamento minimo e l’operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale». Il governo utilizzerà il "potere speciale" con tre modalità: condizioni prescrittive all’acquisto di partecipazioni, veto all’adozione di delibere da parte degli organi societari, e opposizione all’acquisto di partecipazioni. Il decreto è necessario per rispondere alla procedura di infrazione e per rendere più efficace l'intervento dello Stato in economia. Infatti, l’Unione Europea non vieta l’esistenza di imprese pubbliche e chiede che il mercato dei capitali sia libero, e quindi che le imprese a parziale partecipazione pubblica collocate sul mercato non siano soggette a poteri di tipo discrezionale e imprevedibile. Lo Stato può, dunque, mantenere un "potere speciale" soltanto in relazione a interessi nazionali e con forme «adeguate e proporzionali» alle minacce. L’esercizio del "potere speciale" deve essere ben motivato, opponibile in sede giurisdizionale, e limitato ai settori dove esistano interessi strategici di rilevanza nazionale. In questo modo l'intervento dello Stato in economia si rafforza; perché viene messo nelle condizioni di gestire informazioni, decisioni e potere per le questioni di rilevanza strategica per il futuro del paese, mettendo in azione un’ampia gamma di strumenti, e restando dentro le regole di democrazia, trasparenza e assenza di conflitto d’interessi.
In Parlamento/2
L'intervento dello Stato in economia/2
Decreto legge n. 21/2012: La scheda di approfondimento
La salvaguardia degli aspetti strategici
L’obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della "golden share" e "action spécifique" – previsti nell’ordinamento inglese e francese - e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE.
La necessità e l’urgenza del provvedimento originano dalla decisione, adottata dalla Commissione UE il 24 novembre 2011, di deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione europea a seguito dell’apertura, nel novembre del 2009, di una procedura d’infrazione (n. 2009/2255) in ordine alla disciplina generale italiana dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell’ambito delle società privatizzate nel corso degli anni ’90 – quali Eni, Enel, Finmeccanica e Telecom Italia -, ritenuta dalla Commissione lesiva della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantite, rispettivamente, dagli art. 43 e 56 dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione, con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperiosi di interesse generale". Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico. Nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o con riguardo ai movimenti di capitali, le deroghe ammesse non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l’avvio da parte della Commissione delle procedure di infrazione nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 332/1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno riguardato anche il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Spagna e la Germania. leggi tutto...
Per saperne di più leggete anche: - Il testo completo del Decreto legge n. 21/2012 (clicca qui)
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