
SABATO 22 E DOMENICA 23 MOBILITAZIONE GENERALE
IN PIAZZA CON ANDREA ORLANDO
Sabato e Domenica saremo in piazza per incontrare i cittadini e sostenere le candidature di Andrea Orlando a Segretario nazionale PD e di Giovanni Tonella a Segretario regionale PD del Veneto.
Mancano pochi giorni all'appuntamento con le Primarie. Il 30 Aprile siamo chiamati a decidere chi guiderà il PD in Italia e in Veneto: abbiamo scelto di sostenere Andrea Orlando per passione e responsabilità. In questi anni il PD al governo ha fatto tanto, ma si è indebolito e ha subìto sconfitte pesanti nelle elezioni amministrative e nel referendum costituzionale. Si è affermata l’idea sbagliata dell’uomo solo al comando che ha isolato il PD nella società.
Il PD deve tornare a incontrare e ascoltare le persone che non ci cercano più. Andrea Orlando si è candidato per costruire un centrosinistra largo, con un PD forte e plurale, per sconfiggere la nuova destra nazionalista.
L’Italia è un Paese che continua a soffrire, dove molte persone sono in difficoltà. Serve una svolta per lo sviluppo, puntando sulla scuola e la ricerca, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, ambiente e sociale. Dobbiamo avere la priorità di creare lavoro, innanzitutto per i giovani e le donne. Proponiamo di alleviare il carico fiscale per le famiglie con figli e debellare in tre anni la povertà assoluta con il reddito di inclusione e servizi sociali e lavorativi. È necessario un impegno costante e rigoroso per la legalità, contro la corruzione e la criminalità.
In Italia e in Veneto serve un partito aperto, attivo, presente nel territorio, un partito al servizio dei cittadini e della partecipazione democratica, dove sia possibile discutere e decidere insieme. Serve un segretario che tenga unito il PD per farlo crescere e tornare protagonista.
Oggi è tempo di unire e riparare, di tessere e ricucire. Con il vostro sostegno, lo faremo insieme.
Ti aspettiamo a Padova in piazza dei Frutti, in Piazzetta Forcellini e in via Palestro, ad Abano, Cittadella, Ponte San Nicolò, Rubano
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IL MIO PD IN 10 PAROLE
FAC-SIMILE DELLE SCHEDE
ELENCO DEI SEGGI IN PROVINCIA DI PADOVA
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LA CAMERA APPROVA LE NORME IN TEMA DI CONSENSO INFORMATO NEI TRATTAMENTI SANITARI
La Camera ha approvato il testo unificato delle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Il provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.
Nel nostro Paese, da diversi anni, è in atto un dibattito fondato sul riconoscimento, da parte dell'articolo 32 della Costituzione, del diritto alla salute quale diritto fondamentale dell'individuo oltre che interesse della collettività. La natura fondamentale del diritto alla salute trova poi ulteriore rafforzamento nella previsione di cui al comma 2 del citato articolo 32, secondo il quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori, se non in forza di un'espressa previsione legislativa, con il divieto, tra l'altro, di trattamenti sanitari che contrastino con il rispetto della dignità umana. In tal senso, l'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale ha riconosciuto che il diritto alla salute contempla una generale libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, attribuendo al singolo il diritto ad una piena conoscenza dei trattamenti sanitari, al fine di poter scegliere consapevolmente quale cura adottare o addirittura se ricorrere o meno ad una cura. E' da tempo, infatti, che si riconosce l'esistenza di un principio consensualistico nei trattamenti sanitari.
Principi base:Consenso informato. E’ la base di legittimità del trattamento sanitario (art. 32 Cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) fino alle estreme conseguenza cioè alla possibilità di chiedere l’interruzione delle cure. Non si porta questa libertà fino a legittimare l’eutanasia come atto che porta rapidamente alla morte né si prevede il suicidio assistito. Il testo, quindi, si basa sulla distinzione che rifiutare le cure non è eutanasia, “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale” … (Cassazione sent.21748 del 2007 Englaro)Relazione di cura tra medico e paziente. Relazione (non alleanza che è un obiettivo da raggiungere) come processo dinamico in costruzione progressiva nella quale anche altri attori, familiari, amici, equipe sanitaria intervengono. L’obiettivo è la salute intesa come la intende l’Oms e cioè il miglior stato di benessere fisico psichico relazionale conseguibile dalla persona curata alle condizioni date. “Cura”, quindi, non come mero accudimento contrapposto alla terapia ma come farsi carico del malato in modo complessivo. Si cura la persona e non solo un corpo. Una persona con la proprie idee, le proprie relazioni affettive, la propria storia personale, la propria fede religiosa.Per questo insieme di ragioni il testo parte dal consenso informato e ne fa il suo cardine proseguendo poi con le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) e con il nuovo strumento della pianificazione anticipata delle cure. Contenuto del provvedimentoArt. 1 Consenso informato1. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata ed è l’atto fondante della relazione di cura tra paziente e medico.2. Ognuno ha il diritto di conoscere la proprie condizioni di salute riguardo alla diagnosi e alle terapie proposte. Può anche rifiutare le informazioni o indicare qualcuno che le riceva per suo conto.3. Il consenso deve essere scritto o registrato con mezzi informatici ed inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.4. Ognuno può accettare, rifiutare la cura o revocare il consenso, anche quando questo comporti l’interruzione del trattamento compresa la nutrizione e idratazione artificiale.5. Il rifiuto o la rinuncia del trattamento sanitario non comporta l’abbandono terapeutico. Viene sempre assicurato l’erogazione delle cure palliative così come previste dalla legge 38/2010.6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente ed è esente da responsabilità civile e penale.7. Nelle situazioni di emergenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura Art. 2 Minori e incapaci1. Il consenso informato del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale dopo averlo ascoltato, quello della persona interdetta dal tutore, quello della persona inabilitata dal curatore.2. In tutti questi casi se vi è una divergenza tra il rappresentante legale e il medico sul proseguimento o meno delle cure la decisione viene rimessa al giudice tutelare. Art. 3 disposizioni anticipate di trattamento (DAT)Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.Si può indicare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente.Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. E’ richiesta la forma scritta, l’autenticazione della firma dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Ssn o convenzionato. E’ previsto anche il progressivo sviluppo in forma telematica man mano che le regioni adottino il fascicolo elettronico. Art 4. pianificazione condivisa delle cureStrumento nuovo con lo scopo di rassicurare il paziente sul rispetto delle sue volontà e sul fatto che non sarà abbandonato. La persona colpita da patologia grave ad esito infausto ha quindi due strumenti può far ricorso alle dat o può ricorrere alla pianificazione condivisa.1. Nel quadro di una relazione positiva tra medico e paziente questi può concordare con il medico come intervenire, quali interventi subire a fronte del progressivo avanzamento della patologia e al venir meno delle proprie capacità . Il medico è obbligato ad attenersi alle indicazioni anche perché ha collaborato a stenderle.2. Il documento di pianificazione delle cure può sempre essere modificato dal paziente.
Per saperne di più leggi gli approfondimenti
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
DOSSIER DI APPROFONDIMENTO
SABATO 22 APRILE ORE 20.30 I TENTACOLI NEL NORDEST BARCHESSA DI VILLA ERRERA - VIA BASTIA FUORI 58 - MIRANO

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