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DECRETO ENTI LOCALI: ALLA CAMERA IL GOVERNO OTTIENE LA FIDUCIA
Ecco le principali novità contenute nel provvedimento:
NUOVE NORME PER AUTONOMIE LOCALI
La legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha introdotto importanti novità per i Comuni.
L’articolo 19 ha stabilito le funzioni fondamentali:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 se appartenuti o appartenenti a comunità montane) sono obbligati ad esercitare in forma associata almeno 3 funzioni (esclusa la lettera l) entro il 31.12.2012.
Gli stessi Comuni sono obbligati ad esercitare in forma associata anche le restanti 6 funzioni entro il 31.12.2013.
I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono utilizzare forme semplificate per costituire Unioni di Comuni entro il 31.12.2013.
I Comuni con popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti sono assoggettati al patto di stabilità dal 1.1.2013. Il termine è stato nuovamente fissato al 2013 e non più al 2014 come proposto dal Governo.
Il decreto legge n. 174/2012, come approvato dalla Camera, ha introdotto le seguenti novità.
REGIONI
Articolo 1. Introduce disposizioni per rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e il controllo sulla gestione finanziaria nelle Regioni.
I controlli introdotti riguardano: la pianificazione del rendiconto, la tipologia delle coperture finanziarie e, semestralmente, la legittimità e la regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo delle Regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale.
Vengono introdotti controlli sui gruppi consiliari delle assemblee regionali. I gruppi sono obbligati a redigere un rendiconto da trasmettere alla Corte dei conti. In caso di mancata trasmissione o di presenza di irregolarità il gruppo perde il diritto all'erogazione dei contributi.
Prima della riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale 3/2001) c'erano apposite Commissioni di controllo sull'amministrazione regionale che esercitavano il controllo di legittimità sugli atti amministrativi e il controllo di merito. Dal 2003 (Legge 131/2003) le sezioni regionali della Corte dei conti verificano il rispetto degli equilibri di bilancio delle Regioni in relazione al patto di stabilità interno. Il controllo si applica anche alla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari e agli enti del servizio sanitario.
Articolo 2. Vengono confermate e precisate le disposizioni contenute nella legge n. 148/2011 per ridurre i costi della politica nelle Regioni adeguandoli alla normativa per il Parlamento. Le principali misure riguardano: conferma riduzione numero consiglieri, riduzione indennità, divieto cumulo indennità ed emolumenti, riduzione contributi ai gruppi, introduzione di limiti per i vitalizi.
COMUNI
Articolo 3, comma 1, lettera a ). I Comuni con popolazione superiore a 15.000 (prima 10.000) abitanti istituiscono l’anagrafe patrimoniale degli amministratori che viene pubblicata annualmente sul sito internet dell’ente.
Articolo 3, comma 1, lettera b). Su ogni delibera di Giunta e di Consiglio, che non sia di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Se la delibera incide sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio serve il parere del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella delibera. Se Giunta o Consiglio si discostano dai pareri devono motivare la decisione.
Articolo 3, comma 1, lettera c). L’incarico di responsabile del servizio finanziario può essere revocato solo in casi di gravi irregolarità, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti (prima del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze).
Articolo 3, comma 1, lettera d) e comma 2. Vengono aumentati i controlli interni. Oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, vengono aggiunti il controllo sugli equilibri finanziari dell’ente e il controllo sugli organismi gestionali esterni all’ente, compreso, per i Comuni con più di 15.000 (prima 10.000) abitanti, il controllo sulle società partecipate non quotate. Il controllo rientra nel concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione. Il sistema dei controlli interni è disciplinato da un regolamento votato dal Consiglio. I controlli diventano operativi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del dl. Il Consiglio trasmette il regolamento al Prefetto e alla Corte dei conti. In caso di inerzia, dopo 60 giorni dalla scadenza dei 3 mesi prima citati, il Prefetto avvia la procedura per sciogliere il Comune.
Articolo 3, comma 1, lettera e). Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano ogni 6 mesi la legittimità e la regolarità della gestione e del pareggio di bilancio del Comune. Nei Comuni con più di 15.000 (prima 10.000) abitanti il sindaco trasmette ogni 6 mesi un referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. Il Ministero dell’economia e delle finanze può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile. (prima: La Corte dei conti può avvalersi della Guardia di finanza per eseguire le verifiche semestrali.)
Articolo 3, comma 1, lettera f). Sono potenziare le funzioni del responsabile finanziario dell’ente locale.
Articolo 3, comma 1, lettera g). Una parte – almeno metà della quota minima - del fondo di riserva deve essere riservato alla copertura di spese non prevedibili.
Articolo 3, comma 1, lettera i). I lavori di somma urgenza causati da eventi eccezionali e i relativi mezzi di copertura finanziaria, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi, devono essere approvati dal Consiglio.
Articolo 3, comma 1, lettera l). In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo si attiva la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
(Articolo 3, comma 1, lettera m), n), o) e commi 3 e 4. Nei Comuni con più di 60.000 abitanti il presidente del collegio dei revisori è designato dal Prefetto su scelta effettuata di concerto dai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze tra i rispettivi dipendenti.) E’ stato soppresso.
Articolo 3, comma 1, lettera s). Gli amministratori che hanno causato il dissesto finanziario dell’ente (in base a sentenza anche di primo grado della Corte dei conti) per 10 anni non possono ricoprire la carica di assessori, revisore dei conti o rappresentate di enti locali. Per i sindaci è prevista l’incandidabilità per 10 anni a ogni carica elettiva. Sono previste anche pene pecuniarie.
Articolo 4. E' istituito il “fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”.
Articolo 9, comma 1. Il termine per la delibera consiliare di approvazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è spostato dal 30 settembre al 30 novembre. Lo spostamento è coerente con lo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno in corso.
Articolo 9, comma 3. Il termine per l'approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU è posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre. I termini per la presentazione della dichiarazione IMU sugli immobili posseduti al 1 gennaio 2012 sono prorogati dal 30 settembre a entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni. (prima: al 30 novembre).
Articolo 9, comma 4. Il termine da cui Equitalia e le società partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie dei comuni è prorogato dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Da tale termine l'affidamento dei servizi in questione avverrà nel rispetto della normativa europea sulle gare ad evidenza pubblica.
Articolo 9, comma 6. La norma interviene sulla disciplina dell'IMU per gli immobili di enti non commerciali, che riguarda soprattutto gli immobili di proprietà della chiesa cattolica, e risolve le osservazioni avanzate dal Consiglio di Stato sul decreto legge n.1/2012. Si stabilisce che quando è possibile individuare gli immobili o le loro porzioni adibite esclusivamente ad attività di natura non commerciale l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge. Quando tale individuazione non è possibile l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Un apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze determinerà entro dicembre 2012 gli elementi rilevanti per applicare la norma.
Articolo 9, comma 6-bis. Questo nuovo comma è stato aggiunto in commissione e stabilisce che entro febbraio 2013 si provvederà a una verifica del gettito IMU 2012 e si provvederà alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni.
Articolo 10. Vengono definite le modalità di trasferimento delle funzioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno.
Scarica qui la scheda di lettura del provvedimento (PDF)
PROVINCE: LA RIFORMA VA AVANTI
Ecco il testo del decreto legge predisposto dal Governo. (Scarica il testo in PDF)
vIa LIBERA ALLA RIFORMA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ecco il testo del decreto legge predisposto dal Governo. (Scarica il testo in PDF)
iNTERROGAZIONE SULLA BANCAROTTA DELLA SOCIETA' RIZZI COSTRUZIONI DI VERONA PRESENTATA DAI DEPUTATI NACCARATO, FOGLIARDI, DAL MORO e MIOTTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18366
Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere - premesso che:
il 24 ottobre 2012, su disposizione della procura della Repubblica di Verona, il personale della Guardia di finanza di Verona, ha eseguito le misure cautelari in carcere nei confronti di Giovanni Barone, 43 anni, residente a Lamezia Terme (Catanzaro), Luigi Foroni, 62 anni, residente a Villafranca Veronese (Verona) e Giuseppe Tardivello Rizzi, 64 anni, residente a Soave (Verona), con l'accusa di bancarotta fraudolenta in concorso tra loro nell'ambito del fallimento della società edile «Rizzi Costruzioni Srl» con sede a Verona;
secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati avrebbero sottratto dalle casse di «Rizzi Costruzioni Srl» liquidità per oltre 700 mila euro, attraverso l'emissione di assegni dai conti correnti della stessa società, per il saldo di debiti contratti a titolo personale da Barone e Tardivello Rizzi, nel ruolo di liquidatori di «Rizzi Costruzioni Srl», allo scopo di dirottare tale liquidità verso società riconducibili a Foroni e allo stesso Barone;
il nome di Barone compare nell'inchiesta «Tenacia» condotta nel 2010 dalla procura della Repubblica di Milano e riguardante l'infiltrazione di soggetti riconducibili alla 'ndrangheta nel fallimento-liquidazione della società di costruzioni lombarda «Perego Strade Srl» - di cui Barone è stato liquidatore dal 4 novembre 2008 fino alla data della liquidazione - che ha portato all'arresto di diverse persone, tra cui Salvatore Strangio, con l'accusa di associazione mafiosa. Nell'ordinanza del tribunale di Milano del 6 luglio 2010 viene precisato che Barone ha «precedenti di polizia per reati contro la pubblica amministrazione, oltraggio, resistenza e violenza, falso in genere, falsa attestazione a pubblico ufficiale, omessa custodia di armi»;
come già descritto nelle interrogazioni presentate da diversi deputati in data 23 marzo 2012 (4-15468), 17 aprile 2012 (3-02214), 1o agosto 2012 (4-17235), 12 ottobre 2012 (4-18096), Giovanni Barone ha avuto un ruolo nell'ambito della procedura di fallimento e liquidazione della società di costruzioni Edilbasso spa con sede a Loreggia (Padova). Infatti nel corso della procedura citata è stata decisa la continuazione di parte dell'attività di Edilbasso spa attraverso un contratto d'affitto di ramo d'azienda a favore di Faber Costruzioni srl stipulato il 18 febbraio 2011. Questa società, avente sempre sede a Loreggia (Padova), è stata costituita nel 2011 dalla famiglia Basso e ha cambiato più volte compagine sociale: Giovanni Barone è stato socio di maggioranza dal mese di marzo al mese di giugno 2011;
tra le attività di «Edilbasso Spa» la cui continuazione è prevista nel concordato preventivo risulta l'appalto per la progettazione, costruzione e gestione della nuova sezione di incenerimento dell'impianto di Cà del Bue a Verona;
il buon esito dell'operazione di polizia giudiziaria sopra descritta dimostra la professionalità e le capacità investigative degli organismi inquirenti e della Guardia di finanza di Verona;
gli interroganti esprimono preoccupazione per la ripetuta presenza nel tessuto economico e produttivo del Veneto di soggetti riconducibili o comunque in stretta connessione con la criminalità organizzata, soprattutto nelle province di Padova e Verona. In particolare, appare sintomatica la presenza di tali soggetti negli assetti societari di aziende in difficoltà economica o finanziaria, spesso interessate da procedure fallimentari o di liquidazione -:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
in che modo i Ministri, nell'ambito delle loro rispettive competenze, intendano intervenire per prevenire e contrastare le infiltrazioni di soggetti legati alla criminalità organizzata in società, imprese e aziende, specialmente nei casi di difficoltà economica o finanziaria, del Veneto e in particolare nelle province di Padova e Verona.
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