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Alleanza anti-Galan basata sui programmi
Il Mattino di Padova, 23 settembre 2009

L’ipotesi di un’alleanza tra il Partito democratico e Galan alle prossime elezioni regionali è assurda e funzionale al successo del centrodestra. Questa idea ha prodotto finora due risultati: indebolire ulteriormente il Pd, favorire l’accordo tra Pdl e Lega. Il Pd deve smetterla di perdere tempo in simili sciocchezze. Infatti, si tratta di chiacchiere inutili, che lasciano trasparire la subalternità culturale e la vocazione minoritaria presenti in parti del nostro gruppo dirigente e che fanno riaffiorare vecchie tentazioni consociative.
 La proposta si scontra con il senso comune degli elettori di centrosinistra e con la realtà. Il Partito democratico, infatti, è alternativo al Popolo della libertà e alla Lega Nord, come dimostrano le differenti scelte e iniziative politiche e amministrative fra la giunta regionale e le amministrazioni provinciali e comunali governate dal centrosinistra in Veneto. Inoltre, pesa il giudizio negativo sull’operato di Giancarlo Galan. In quindici anni di governo regionale del centrodestra non sono state affrontate né risolte le questioni fondamentali.
 Porto alcuni esempi. Il nuovo Statuto regionale è fermo, mentre molti Comuni situati nelle zone di confine chiedono di passare con altre Regioni. Sanità e assistenza, in passato punti di assoluta eccellenza, sono state trascurate, diventando spesso oggetti di clientele e spartizioni - basti pensare alle progettazioni e realizzazioni dei nuovi ospedali - e ora iniziano ad avere grandi difficoltà economiche e stentano a mantenere i precedenti livelli di qualità. Non è stata assunta alcuna iniziativa per accorpare i comuni piccoli e gli enti sovracomunali, per semplificare e ridurre i costi delle amministrazioni pubbliche. Manca una strategia per rinforzare le società di servizi di pubblica utilità che sono esposte alla concorrenza delle grandi aggregazioni realizzate in Lombardia ed Emilia-Romagna.
 L’apertura del Passante ha offuscato l’inerzia e i ritardi della Regione sulle infrastrutture per la viabilità. Anche in questo caso gli enti locali sono stati lasciati soli e ora sono costretti a vendere le partecipazioni nelle società autostradali per poter costruire strade e opere pubbliche. Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale che potrebbe sostenere le piccole e medie imprese nell’attuale crisi, è paralizzata dalle divisioni politiche della maggioranza ed è sotto la stretta osservazione della Banca d’Italia. Il rapporto con le Province e i Comuni è stato improntato al più ottuso centralismo: le risorse vengono distribuite in base all’appartenenza politica.
 Il Pd deve ripartire da qui, da proposte chiare per governare la Regione. Bisogna investire di più nella formazione e nella ricerca, per promuovere lo sviluppo tecnologico delle imprese e offrire maggiori e migliori opportunità alle giovani generazioni. Solo così è possibile formare i cittadini del futuro, puntando all’integrazione dei figli degli immigrati, affermando il valore dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione, e costruire una società aperta in grado di misurarsi con le sfide di domani. Bisogna approvare rapidamente uno Statuto che assegni competenze e risorse ai Comuni, il vero centro di un governo federalista del territorio. Bisogna accorpare e riorganizzare gli enti sovracomunali - bacini, consorzi, società - per risparmiare e snellire le procedure. Bisogna destinare le risorse provenienti dai pedaggi autostradali a investimenti per le principali infrastrutture per il trasporto su rotaia.
 Su questi temi si gioca l’identità la credibilità del Pd, in Veneto, come alternativa alla destra. E’ necessario su questa base ricostruire un’alleanza seria fra tutte le forze del centrosinistra come cinque anni fa, e come abbiamo appena fatto in quasi tutti i Comuni e le Province alle recenti amministrative. Non a caso, nel 2005, il risultato ottenuto dal candidato presidente Massimo Carraro, il 42,4% dei consensi, è stato il più alto mai registrato dal centrosinistra nella nostra Regione. Con proposte chiare e concrete è possibile non solo tenere insieme un rinnovato centrosinistra, ma anche allargare la coalizione all’Udc, che è all’opposizione insieme al Pd a livello nazionale e in molti enti locali, e a quegli elettori che, dopo quindici anni, sono profondamente scontenti dell’immobilismo e del malgoverno di Giancarlo Galan e della sua maggioranza.

 
GOVERNO BATTUTO
SU UN EMENDAMENTO PER VIETARE LA VENDITA DI ALCOLICI IN AREE PUBBLICHE
L'Assemblea l'ha approvato con 237 sì e 220 no.
L'esecutivo aveva espresso parere contrario.
Cresce la sanzione per la vendita senza licenza di bevande alcoliche
in aree pubbliche.
 
Il 22 settembre il Governo è stato battuto in aula alla Camera su un emendamento  alla legge comunitaria proposto dal deputato Pdl Manlio Contento. L'On.Contento lo ha poi ritirato e l'emendamento e' stato fatto proprio dall'Italia dei valori e sostenuto anche dal Pd.
"Il governo - afferma l'esponente del Pd Sandro Gozi - è in stato confusionale e non sa coordinarsi con la sua maggioranza in parlamento".
L'Assemblea ha approvato con 237 sì e 220 no un emendamento inizialmente presentato Manlio Contento (Pdl) e poi fatto proprio dall'Idv relativo alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcooliche in aree pubbliche. Sulla richiesta di modifica del testo il governo aveva espresso parere contrario.
L'emendamento approvato si riferisce all'articolo in base a cui la vendita o la somministrazione senza licenza di bevande alcoliche in aree pubbliche fatte eccezione per le sagre e le fiere sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro. La sanzione cresce, passando da 5.000 euro a 30.000 euro, nel caso in cui violazione avvenga di notte anche tramite distributori automatici. E' prevista anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita.

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APPROVATA LA LEGGE SULLE
CURE PALLIATIVE

    La Camera approva il testo in due sedute.
Il piano sarà finanziato con 150 milioni di euro
Cure palliative, sì unanime alla legge
Prescrizioni più semplici per gli oppiacei grazie al sì
di maggioranza e opposizione. «Ora intesa sul fine vita»
Corriere della Sera, 17 settembre 2009
 
ROMA — Le cure palliative escono dall’ombra e diventano diritto di tutti i cittadini, dal Pie­monte alla Sicilia. Dovranno es­sere assicurate in ogni Regione, con criteri uniformi, sostenute da un finanziamento proprio. In tutto 150 milioni presi in par­te dal Fondo sanitario naziona­le (100), il resto dall’ultimo de­creto anti crisi. Semplificate in modo permanente le procedu­re per i farmaci antidolorifici. L’introduzione del ricettario or­dinario, il passaggio di alcuni derivati della cannabis (e alcu­ni oppiacei) per uso terapeuti­co dalla tabella A alla B e l’esclu­sione automatica dall’elenco de­gli stupefacenti erano previsti da un decreto a scadenza annua­le del viceministro al Welfare, Ferruccio Fazio. Nasce una rete di hospice e centri ospedalieri.
Sono alcuni dei passaggi sa­lienti della legge di iniziativa parlamentare approvata ieri dal­la Camera (ora tocca al Senato). Tempi record, due sole sedute, unanimità. Non era mai succes­so che maggioranza e opposi­zione fossero in perfetto accor­do. Per Livia Turco, ex ministro della salute, Pd, è una soddisfa­zione, anche personale: «La leg­ge ha rischiato di andare avanti senza un euro. Noi abbiamo in­gaggiato un ostruzionismo pe­sante e i soldi sono stati trovati. Ora è una cosa seria, che aiuta i malati in modo concreto. Bella prova di dialogo». Secondo Fa­zio «viene colmato un grosso vuoto». Per Dorina Bianchi, Pd «è la prova che si può avviare una discussione costruttiva». Un augurio per il prossimo lavo­ro, molto più difficile sul piano politico. Il testo sul testamento biologico, all’esame della com­missione affari sociali della Ca­mera. L’armonia appare un mi­raggio specialmente alla luce l’ultimo richiamo di Gianfran­co Fini sull’«obbligo delle istitu­zioni di essere laiche» e la repli­ca gelida del Pdl: «Non accettia­mo lezioni».
Il testo da discutere non è an­cora stato presentato dal relato­re Nino Di Virgilio (Pdl) e non è scontato che si tratti di quello passato in Senato, scritto da Raffaele Calabrò. Eugenia Roc­cella, sottosegretario al Welfare
individua gli unici spazi di ma­novra: «Correzioni? Sempre nel­l’ambito della posizione del go­verno. Se come da noi proposto la legge fosse allargata non solo agli stati vegetativi ma anche ai pazienti con perdita di coscien­za duratura, si potrebbe accetta­re la sospensione di idratazione e alimentazione artificiale quan­do assumono il carattere di ac­canimento terapeutico».
Queste due modifiche erano in due emendamenti presentati al Senato rispettivamente da maggioranza e opposizione, en­trambi bocciati. Resta in piedi la prospettiva delineata dal mi­nistro Maurizio Sacconi. Estra­polare dalla legge Calabrò la parte che ricalca sostanzialmen­te il disegno di legge cosiddetto salva-Eluana varato all’unani­mità dal Consiglio dei ministri per evitare che le venissero so­spese le cure così come era sta­to deciso dai giudici. «Il Parla­mento è sovrano di valutare questa opportunità se i tempi della discussione delle norme del fine vita si allungassero», di­ce il ministro.
 
IL TESTO

Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 16 settembre 2009

Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore

Art. 1.
(Finalità)

    1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore.

    2. È tutelato e garantito, in particolare, l’accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore da parte del malato, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
    3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapie del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:

        a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

        b) tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale;
        c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.

Art. 2.
(Definizioni)

    1. Ai fini della presente legge si intende per:

        a) «cure palliative»: l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

        b) «terapie del dolore»: l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore;
        c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;
        d) «rete»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per le terapie del dolore, volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituita dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari;
        e) «assistenza residenziale»: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, denominata «hospice»;
        f) «assistenza domiciliare»: l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che garantiscono l’erogazione di cure palliative e di terapie del dolore al domicilio della persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;
        g) «day hospice»: l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio.

Art. 3.
(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Le cure palliative e le terapie del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

    2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si avvale a tal fine anche dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 12, comma 2, della presente legge nonché delle risorse previste dall’articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono definite le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, tenuto conto anche dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. A decorrere dall’anno 2010, l’attuazione dei princìpi della presente legge in conformità alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

    4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all’appropriatezza e all’efficienza dell’utilizzo delle risorse e alla verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

    5. Nel caso in cui una regione ritardi o ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, fissa nei confronti della regione inadempiente un termine ultimo per la realizzazione dei dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, in caso di perduranza dall’inadempimento si applica l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Campagne di informazione)

    1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio 2009-2011 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e nell’assistenza nel settore delle cure palliative.

    2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell’opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e delle terapie del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all’utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
    3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Art. 5.
(Rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore)

    1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali attiva una specifica rilevazione sui presìdi e sulle prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, al fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione della rete a livello regionale e nazionale.

    2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali. Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali la rete si articola a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento della rete a livello nazionale e regionale.

    3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e delle terapie del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per le terapie del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle necessità di cura della popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e delle terapie del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per le cure palliative e le terapie del dolore in età pediatrica, l’intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di cui all’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.

    4. L’intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento come struttura appartenente alla rete, quelle volte a consentire l’integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare.

    5. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»)

    1. Al fine di rafforzare l’attività svolta dai Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti in attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di progetto «Ospedale-Territorio senza dolore», è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2009, di 900.000 euro per l’anno 2010 e di 1.100.000 euro per l’anno 2011.

    2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale.

    3. Con l’accordo di cui al comma 2 sono altresì stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al comma 1.

Art. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica)

    1. All’interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso le strutture sanitarie della rete, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.

    2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall’accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all’interno della cartella clinica ai sensi del comma 1.

Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapie del dolore)

    1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l’istituzione di master professionalizzanti in cure palliative e nelle terapie del dolore.

    2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l’aggiornamento periodico del personale medico e sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell’assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

    3. L’accordo di cui all’articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’ambito della rete, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture della rete.

    4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative e delle terapie del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell’ambito della rete.

    5. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.
(Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore)

    1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, l’Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, di seguito denominato «Osservatorio». Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all’attività dell’Osservatorio e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del medesimo Osservatorio. L’Osservatorio, alla cui attività collaborano l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto superiore di sanità, fornisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni elementi per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per le terapie del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all’erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. L’Osservatorio provvede a monitorare, in particolare:

        a) i dati relativi alla prescrizione e all’utilizzazione di farmaci nelle terapie del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

        b) lo sviluppo della rete, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;
        c) lo stato di avanzamento della rete, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;
        d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dell’attività delle strutture della rete;
        e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;
        f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;
        g) le attività di ricerca;
        h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo della rete.

    2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’Osservatorio redige un rapporto da trasmettere al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato a rilevare l’andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento della rete su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza della stessa, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.

    3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio può avvalersi di figure professionali del Servizio sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative.

    4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel limite della spesa di cui al comma 5, l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori eventualmente istituiti dalle regioni con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

    5. Per le spese di istituzione e funzionamento dell’Osservatorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009.

Art. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore)

    1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
    «3-bis) altre composizioni contenenti medicinali indicati nell’allegato III-bis, da soli o in associazione, destinati alla cura del dolore severo, di cui è ritenuto opportuno, per prioritarie esigenze terapeutiche, consentire la dispensazione con le modalità previste per le composizioni rientranti nella sezione D della tabella II, anche in deroga ai criteri di cui ai numeri 1) e 3) della presente lettera»;
        b) all’articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
    «4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto e il farmacista conserva per due anni copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. All’atto della dispensazione, il farmacista deve accertare l’identità dell’acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento, da trascrivere sulla ricetta. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis»;
        c) all’articolo 45, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alle aziende sanitarie locali e all’ordine provinciale competente per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, spedite nel mese precedente a quello di riferimento e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 1. La comunicazione reca, per ciascuna composizione, la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.

    6-ter. Gli ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma 6-bis»;

        d) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: «denominazione comune: Delorazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)».

Art. 11
(Relazione annuale al Parlamento)

    1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati contenuti nel rapporto di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 3, dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 9, comma 5, pari a 650.000 euro per l’anno 2009, a 1.200.000 euro per l’anno 2010, a 1.400.000 euro per l’anno 2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a 650.000 euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 1.200.000 euro per l’anno 2010, a 1.400.000 euro per l’anno 2011 e a 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

    2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 1 (Articolo 12, comma 1)
(migliaia di euro)
 

 

2010 2011 2012
Ministero dell’economia e delle finanze    400
Ministero dell’interno    800 1.400 150

Totale  . . .

1.200 1.400 150

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SCUDO FISCALE:
IL GOVERNO PREMIA GLI EVASORI

Governo e maggioranza tentano il blitz con un emendamento
l'opposizione insorge: "Effetti devastanti, un favore ai bancarottieri"
Scudo fiscale, colpo di spugna
sui procedimenti penali in corso

La Repubblica, 17 settembre 2009
 

ROMA - Governo e maggioranza tentano un blitz dell'ultima ora sullo scudo fiscale. Obiettivo: rendere più appetibile la sanatoria escludendo la possibilità per la magistratura di utilizzare l'adesione alla sanatoria come prova nei confronti di coloro che hanno procedimenti penali già in corso, come la bancarotta o il falso in bilancio.
Il terreno del tentativo, motivato anche dai timori di uno scarso entusiasmo dei contribuenti che hanno esportato capitali nei confronti dello scudo, è stato il decreto correttivo varato all'inizio di agosto, anche su sollecitazione del Quirinale, e che riguardava proprio questo punto. La versione originaria dello scudo infatti escludeva la possibilità di utilizzare come prova l'adesione al condono in tutti i procedimenti giudiziari o amministrativi. Dopo pressioni e polemiche il decreto correttivo specificò che l'esclusione non doveva valere per i procedimenti in corso, ma solo per i vecchi processi.
Ma ieri in Senato il Pdl è tornato ad alzare la voce. Il più esplicito è stato Salvo Fleres: "Non nascondiamoci dietro ipocrisie - ha dichiarato nel pomeriggio - se vogliamo evitare che lo scudo sia un flop dobbiamo allargare le maglie". D'accordo anche il relatore al provvedimento Antonio Gentile (Pdl) il quale annunciava che i tecnici del governo stavano studiando i meccanismi per allargare le maglie "a partire dalla non punibilità".
Così si è concretizzato l'emendamento Fleres all'articolo 13 dove si esclude l'utilizzo dell'adesione come prova contro coloro che hanno procedimenti penali in corso. Inoltre si allarga lo spettro dei reati non punibili esplicitamente nei confronti di chi aderisce allo scudo: oltre a omessa e infedele dichiarazione, già previste, entrano la dichiarazione fraudolenta e l'occultamento dei documenti contabili. Inoltre l'emendamento riduce la finestra entro la quale si può aderire allo scudo: oggi è di sette mesi e va dal 15 settembre al 15 aprile 2010, con la modifica si restringe a tre mesi, fino al 15 dicembre.
Dopo una giornata che ha visto cadere per inammissibilità una settantina di altri emendamenti si è arrivati alla convocazione della Commissione Bilancio del Senato in tarda serata. E' in questa sede che il sottosegretario all'Economia Alberto Giorgetti ha espresso parere favorevole all'emendamento scatenando le proteste del Pd che ha preteso e ottenuto un rinvio della votazione a martedì.
"Si rischia di fare un favore a molti bancarottieri", ha dichiarato Enrico Morando del Pd. "Si tratta di modifiche irricevibili", ha aggiunto Giuliano Barbolini (Pd). "La nuova formulazione è devastante", ha commentato Elio Lannutti dell'Italia dei Valori. Bocciato naturalmente l'emendamento del Pd che prevedeva con un solo articolo la cancellazione dell'intera operazione scudo fiscale.
La vicenda apre una fase di incertezza a poche ore di distanza dalla partenza dell'operazione scudo fiscale, dalla diffusione dei moduli e delle indicazioni operative da parte dell'Agenzia delle entrate.
 
L'opposizione contro il piano del governo: faremo l'inferno. L'emendamentofatto proprio dal Tesoro trasforma
il rientro dei capitali in un maxicondono
 Scudo, sanato il falso in bilancio
e niente segnalazione di riciclaggio

La Repubblica, 18 settembre 2009
 
ROMA - Colpo di spugna sul falso in bilancio, su una vasta gamma di reati fiscali e tutela garantita dalle norme antiriciclaggio. Inoltre gli atti, i documenti e le attestazioni delle pratiche relative al rimpatrio di capitali non potranno essere usati come prova nei confronti di chi ha un procedimento penale in corso. Lo scudo fiscale torna, come era previsto nelle bozze circolate prima dell'estate e poi accantonate, un vero e proprio condono generalizzato per chi ha esportato capitali all'estero. Sono queste infatti le modifiche messe a punto dalla maggioranza, con parere favorevole del governo, e condensate nell'emendamento Fleres presentato martedì in tarda serata in Commissione Bilancio del Senato.
Ieri, dopo lunghe riunioni notturne della maggioranza, l'atteggiamento del governo e del ministero dell'Economia non è cambiato: si attende ora la prossima settimana quando martedì riprenderà la discussione del provvedimento e potrebbe riunirsi il consiglio dei ministri per varare la Finanziaria da 4 miliardi e esaminare anche la questione dello scudo fiscale.
"E' un emendamento inaccettabile", ha osservato la capogruppo del Pd Anna Finocchiaro. "Faremo l'inferno in aula per evitare che venga approvato: basti pensare che con questo testo le prove, gli atti o i documenti in un procedimento penale per corruzione o per traffico di organi, nonostante siano elementi a disposizione dello Stato, e siano state offerte spontaneamente per far rientrare i capitali, non si possono utilizzare. Si tratta di una questione enorme e ingiustificabile".
L'emendamento Fleres, infatti rispetto alla versione attuale della norma, impedisce l'utilizzo delle prove ricavate dalle pratiche dello scudo nei procedimenti penali in corso; inoltre allarga l'esclusione della punibilità per chi partecipa allo scudo, oltre che ai due reati fisiologici di omessa e infedele dichiarazione, anche una serie di reati tributari, a tutti i reati di falso e al falso in bilancio. Infine, una seconda versione dell'emendamento, presentata ieri, esclude anche l'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni sulle quali grava il sospetto di riciclaggio di denaro sporco.
Una serie di modifiche che hanno provocato la rivolta dell'opposizione che con Zanda (Pd) parla di "copertura del malaffare" e che riscuotono le critiche anche del Consiglio dei commercialisti. Benché lo stesso senatore del Pdl, Salvo Fleres, ieri abbia confermato che l'impianto del suo emendamento non cambierà, che non è prevista una riscrittura ma solo una "verifica tecnica", non è escluso che alcune correzioni vengano avanzate: una di queste consisterebbe nell'impedire l'utilizzo dell'adesione allo scudo come prova solo nei provvedimenti giunti alla soglia del rinvio a giudizio e non nella fase successiva. Per questo ieri la Finocchiaro si è rivolta direttamente a Tremonti: "Disconosca in aula l'emendamento e lo ritiri, o ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione".

Approvato in Commissione il controverso "emendamento Fleres"
Manovra applicabile anche con altri reati tributari
Scudo fiscale, sì delle Commissioni
coprirà anche il falso in bilancio
Le proteste dell'opposizione: "E' un'amnistia, un condono tombale"
La Repubblica, 22 settembre 2009

ROMA - Il decreto anticrisi che contiene la misura sullo scudo fiscale potrebbe essere votato dal Senato già stasera o, al più tardi, domani mattina. Rimane controverso, nonostante il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, il cosiddetto "emendamento Fleres", che estende la copertura dello scudo anche per i capitali i cui titolari sono accusati di falso in bilancio.
Le commissioni, infatti, si sono espresse favorevolmente sullo scudo fiscale, anche se con qualche modifica rispetto all'iniziale formulazione dell'"emendamento Fleres". Accesso negato per i procedimenti penali e per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 5 agosto, ma applicabilità ai reati connessi al falso in bilancio e di carattere societario e tributario. Approvato anche il restringimento della finestra per il rimpatrio dei capitali: il termine è stato spostato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009.
L'opposizione. Immediate le proteste dell'opposizione. "E' un condono, ed è una vera e propria vergogna" ha commentato il segretario del Pd, Dario Franceschini. "E' una vergogna che chi si è comportato onestamente rispettando la legge e pagando tasse anche alte, vede che chi ha violato la legge e ha esportato capitali illegalmente compiendo reati, fa rientrare quei soldi in Italia pagando dieci-venti volte di meno di chi ha rispettato la legge e vede cancellate le conseguenze penali dei reati commessi" ha ribadito. Anna Finocchiaro, presidente dei senatori del Pd ha chiesto al governo di disconoscere l'emendamento, giudicato "assolutamente inaccettabile". E si parla anche di "amnistia" e "condono tombale".

Il retroscena Il provvedimento allargato per paura
che non rientrino i capitali. Si chiude un occhio sulle false
fatturazioni con cui si sono portati soldi all'estero
Scudo fiscale, sull'evasione
tornano i timori del Quirinale
La Repubblica, 23 settembre 2009

MILANO - Il Quirinale accenderà sicuramente i riflettori sul nuovo provvedimento per verificare se vi è stata una violazione degli accordi di luglio: grazie all'intervento del Presidente della Repubblica è stato possibile escludere dall'utilizzo dello scudo chi aveva già procedimenti penali in corso.
E su questo punto non pare vi siano stati ripensamenti, visto che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il riparo dello scudo non può partire prima del 15 settembre. I timori si estendono fino a Milano, soprattutto negli ambienti giuridici e della magistratura, dove si sta cercando di capire quali possono essere gli effetti dell'allargamento delle maglie dello scudo. E verificare se non possa venire intaccato qualche procedimento in corso. In generale, comunque, si chiede più tempo per analizzare in dettaglio il testo finale del provvedimento e valutare con attenzione quali reati alla fine sono stati inclusi nel colpo di spugna fiscale.
Prima dell'emendamento Fleres le perplessità sull'esito finale dello scudo avevano investito anche i collaboratori del ministro Tremonti e venivano riportate da alcuni banchieri sulla piazza milanese. Le considerazioni erano di tipo economico. Con l'instabilità dei mercati che progressivamente viene meno quali sono gli stimoli a far rientrare i capitali al costo del 5%? Per fugare i dubbi gli uomini del ministro Tremonti ce l'hanno messa tutta facendo emergere liste di evasori già in mano all'Agenzia delle Entrate, l'abolizione dei paradisi fiscali, il dissolvimento del segreto bancario svizzero e così via.
Buon ultimo è arrivato il colpo di spugna sul falso in bilancio e sulle false o inesistenti fatturazioni: un modo concreto per convincere gli imprenditori più riottosi a riportare tutto in Italia. In pratica, dicono gli esperti, si consente a chi ha accumulato risorse in nero all'estero a riportarle in Italia senza il rischio di incorrere in provvedimenti della magistratura. La misura riguarda in particolar modo piccoli e medi imprenditori che con il sistema della sovra o sotto fatturazione (o della fattura inesistente) hanno portato capitali all'estero.
Adesso le aziende hanno bisogno di quei capitali altrimenti rischiano la chiusura, così il Fisco chiude un occhio. Senza toccare però i reati che riguardano l'Iva perché questa è considerata una risorsa dell'Europa e la Ue vieta espressamente sanatorie su questo fronte.
Di certo dal punto di vista del sistema nel suo complesso, il messaggio che viene fatto passare dal governo è molto pericoloso. "In Italia sta scomparendo il diritto penale e anche il meccanismo della sanzione - dice un emerito giurista - tutto il diritto penale sta diventando un problema di soldi, come la crescita dei patteggiamenti sta lì a dimostrare".
Bisognerà comunque leggere bene i provvedimenti finali per capire se il terzo scudo fiscale targato Tremonti infliggerà un duro colpo alla magistratura inquirente. È vero, infatti, che tutta la documentazione sul rientro dei capitali non potrà più essere utilizzata dalle procure come prova dei reati; ma è anche vero che i reati più importanti non vengono coperti dallo scudo. L'appropriazione indebita, la bancarotta fraudolenta, l'aggiotaggio, il riciclaggio, non sono messi in discussione. Al contempo è anche vero che l'emendamento Fleres allarga le maglie dell'impunibilità estendendo ai professionisti, oltre che agli intermediari, l'esonero dalla segnalazione sui capitali di dubbia provenienza.
Dunque si vedrà, entro metà dicembre, se l'esito dello scudo sarà quello sperato dal ministro Tremonti o se prevarranno i timori sul sistema Italia. Le fiduciarie milanesi sono pronte ad accogliere il ritorno dei capitali. Se fossero 150 miliardi (il 25% dei 600 detenuti illegalmente all'estero) l'introito per le casse dello stato ammonterebbe a ben 7,5 miliardi: musica per le orecchie di Tremonti.

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Interrogazione a risposta scritta presentata dall'On. Naccarato
Preoccupazione per nuove frane
sul Colle della  Rocca di Monselice

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per sapere - premesso che:

Sul colle della Rocca di Monselice, in provincia di Padova, all'interno del Parco dei Colli Euganei, si sono verificate due ulteriori frane nei giorni di giovedì 3 settembre e nella notte tra il 7 e l'8 settembre 2009 dopo episodi analoghi di altri movimenti franosi già segnalati in una precedente interrogazione parlamentare;

in particolare, lo scrivente interrogava il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già in data 6 aprile 2009 per segnalare la situazione di pericolo e allarme per le frane in atto sul colle della Rocca di Monselice;

ancora oggi le verifiche predisposte dal genio civile, dalla regione Veneto e della provincia di Padova si sono dimostrate inefficaci per prevenire ulteriori crolli e il ripetersi di tali episodi di sfaldamento del colle continuano a destare grande preoccupazione nella popolazione della città di Monselice, in particolare nei cittadini le cui abitazioni si trovano proprio ai piedi del colle della Rocca;

il colle della Rocca di Monselice in passato è già stato fatto oggetto di estrazione di materiale lapideo e ulteriori escavazioni potrebbero comprometterne la consistenza;

in particolare, nel 2007 sul colle della Rocca sono iniziati i lavori per la costruzione di un ascensore sulla base di un progetto, finanziato dalla giunta regionale del Veneto, attraverso un contributo dell'Unione europea pari a 3.000.000 di euro, che prevede l'escavazione di una galleria interna al colle per la cui realizzazione sarà necessario estrarre circa 4.500 metri cubi di materiale;

diverse associazioni ambientaliste della provincia di Padova hanno però espresso forti preoccupazioni per i danni che i lavori possono arrecare all'equilibrio idrogeologico del colle della Rocca. Inoltre, nel corso dei lavori si sono evidenziate notevoli difficoltà causate dall'estrema friabilità della roccia;

i lavori sono stati interrotti nel maggio del 2008 dall'intervento dell'autorità giudiziaria che ha aperto un'indagine per accertare la conformità tra l'intervento in questione e le norme sulla programmazione urbanistica;

inoltre, il 27 settembre 2007, lo scrivente interrogava il Ministro dell'ambiente circa la legittimità della procedura intrapresa per la realizzazione dell'ascensore della Rocca e denunciava che gli interventi previsti nel progetto erano in contrasto con quanto previsto dal piano ambientale del parco dei Colli Euganei -:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per la messa in sicurezza del colle della Rocca di Monselice al fine di evitare ulteriori frane che metterebbero ulteriormente in pericolo la popolazione;

quali iniziative intenda adottare per tutelare uno dei siti archeologici più importanti e significativi della provincia di Padova.

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APPUNTAMENTI

SABATO 26 SETTEMBRE ALLE ORE 16.00 PRESSO LA CASA DEL GEMELLAGGIO, VIA DEI COLLI
BATTAGLIA TERME (PD)
CONGRESSO CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO

DOMENICA 27 SETTEMBRE ALLE ORE 9.30 PRESSO LA SALA DELLA BIBLIOTECA - CADONEGHE
CONGRESSO CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO

SABATO 3 OTTOBRE - PADOVA
MOBILITAZIONE PER LA LIBERTA' DI INFORMAZIONE

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