Alleanza anti-Galan basata sui programmi
Il
Mattino di Padova, 23 settembre 2009
L’ipotesi di un’alleanza tra il Partito
democratico e Galan alle prossime elezioni regionali è
assurda e funzionale al successo del centrodestra.
Questa idea ha prodotto finora due risultati: indebolire
ulteriormente il Pd, favorire l’accordo tra Pdl e Lega.
Il Pd deve smetterla di perdere tempo in simili
sciocchezze. Infatti, si tratta di chiacchiere inutili,
che lasciano trasparire la subalternità culturale e la
vocazione minoritaria presenti in parti del nostro
gruppo dirigente e che fanno riaffiorare vecchie
tentazioni consociative.
La proposta si scontra con il senso comune degli
elettori di centrosinistra e con la realtà. Il Partito
democratico, infatti, è alternativo al Popolo della
libertà e alla Lega Nord, come dimostrano le differenti
scelte e iniziative politiche e amministrative fra la
giunta regionale e le amministrazioni provinciali e
comunali governate dal centrosinistra in Veneto.
Inoltre, pesa il giudizio negativo sull’operato di
Giancarlo Galan. In quindici anni di governo regionale
del centrodestra non sono state affrontate né risolte le
questioni fondamentali.
Porto alcuni esempi. Il nuovo Statuto regionale è
fermo, mentre molti Comuni situati nelle zone di confine
chiedono di passare con altre Regioni. Sanità e
assistenza, in passato punti di assoluta eccellenza,
sono state trascurate, diventando spesso oggetti di
clientele e spartizioni - basti pensare alle
progettazioni e realizzazioni dei nuovi ospedali - e ora
iniziano ad avere grandi difficoltà economiche e
stentano a mantenere i precedenti livelli di qualità.
Non è stata assunta alcuna iniziativa per accorpare i
comuni piccoli e gli enti sovracomunali, per
semplificare e ridurre i costi delle amministrazioni
pubbliche. Manca una strategia per rinforzare le società
di servizi di pubblica utilità che sono esposte alla
concorrenza delle grandi aggregazioni realizzate in
Lombardia ed Emilia-Romagna.
L’apertura del Passante ha offuscato l’inerzia e i
ritardi della Regione sulle infrastrutture per la
viabilità. Anche in questo caso gli enti locali sono
stati lasciati soli e ora sono costretti a vendere le
partecipazioni nelle società autostradali per poter
costruire strade e opere pubbliche. Veneto Sviluppo, la
finanziaria regionale che potrebbe sostenere le piccole
e medie imprese nell’attuale crisi, è paralizzata dalle
divisioni politiche della maggioranza ed è sotto la
stretta osservazione della Banca d’Italia. Il rapporto
con le Province e i Comuni è stato improntato al più
ottuso centralismo: le risorse vengono distribuite in
base all’appartenenza politica.
Il Pd deve ripartire da qui, da proposte chiare per
governare la Regione. Bisogna investire di più nella
formazione e nella ricerca, per promuovere lo sviluppo
tecnologico delle imprese e offrire maggiori e migliori
opportunità alle giovani generazioni. Solo così è
possibile formare i cittadini del futuro, puntando
all’integrazione dei figli degli immigrati, affermando
il valore dei diritti e dei doveri sanciti dalla
Costituzione, e costruire una società aperta in grado di
misurarsi con le sfide di domani. Bisogna approvare
rapidamente uno Statuto che assegni competenze e risorse
ai Comuni, il vero centro di un governo federalista del
territorio. Bisogna accorpare e riorganizzare gli enti
sovracomunali - bacini, consorzi, società - per
risparmiare e snellire le procedure. Bisogna destinare
le risorse provenienti dai pedaggi autostradali a
investimenti per le principali infrastrutture per il
trasporto su rotaia.
Su questi temi si gioca l’identità la credibilità del
Pd, in Veneto, come alternativa alla destra. E’
necessario su questa base ricostruire un’alleanza seria
fra tutte le forze del centrosinistra come cinque anni
fa, e come abbiamo appena fatto in quasi tutti i Comuni
e le Province alle recenti amministrative. Non a caso,
nel 2005, il risultato ottenuto dal candidato presidente
Massimo Carraro, il 42,4% dei consensi, è stato il più
alto mai registrato dal centrosinistra nella nostra
Regione. Con proposte chiare e concrete è possibile non
solo tenere insieme un rinnovato centrosinistra, ma
anche allargare la coalizione all’Udc, che è
all’opposizione insieme al Pd a livello nazionale e in
molti enti locali, e a quegli elettori che, dopo
quindici anni, sono profondamente scontenti
dell’immobilismo e del malgoverno di Giancarlo Galan e
della sua maggioranza.
GOVERNO BATTUTO
SU UN
EMENDAMENTO PER VIETARE LA VENDITA DI ALCOLICI IN
AREE PUBBLICHE
L'Assemblea
l'ha approvato con 237 sì e 220 no.
L'esecutivo aveva espresso parere contrario.
Cresce la sanzione per la vendita senza licenza di
bevande alcoliche
in aree pubbliche.
Il 22 settembre il Governo è stato battuto in aula
alla Camera su un emendamento alla legge
comunitaria proposto dal deputato Pdl Manlio
Contento. L'On.Contento lo ha poi ritirato e
l'emendamento e' stato fatto proprio dall'Italia dei
valori e sostenuto anche dal Pd.
"Il governo - afferma l'esponente del Pd Sandro Gozi
- è in stato confusionale e non sa coordinarsi con
la sua maggioranza in parlamento".
L'Assemblea ha approvato con 237 sì e 220 no un
emendamento inizialmente presentato Manlio Contento
(Pdl) e poi fatto proprio dall'Idv relativo alla
vendita ed alla somministrazione di bevande
alcooliche in aree pubbliche. Sulla richiesta di
modifica del testo il governo aveva espresso parere
contrario.
L'emendamento approvato si riferisce all'articolo in
base a cui la vendita o la somministrazione senza
licenza di bevande alcoliche in aree pubbliche fatte
eccezione per le sagre e le fiere sarà punita con
una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 12.000
euro. La sanzione cresce, passando da 5.000 euro a
30.000 euro, nel caso in cui violazione avvenga di
notte anche tramite distributori automatici. E'
prevista anche la confisca della merce e delle
attrezzature utilizzate per la vendita.
_______________________________
APPROVATA LA LEGGE SULLE
CURE PALLIATIVE
La
Camera approva il testo in due sedute.
Il piano sarà finanziato con 150 milioni di euro
Cure palliative, sì unanime alla legge
Prescrizioni più semplici per gli oppiacei grazie al
sì
di maggioranza e opposizione. «Ora intesa sul fine
vita»
Corriere della Sera, 17
settembre 2009
ROMA — Le cure palliative escono dall’ombra e
diventano diritto di tutti i cittadini, dal
Piemonte alla Sicilia. Dovranno essere assicurate
in ogni Regione, con criteri uniformi, sostenute da
un finanziamento proprio. In tutto 150 milioni presi
in parte dal Fondo sanitario nazionale (100), il
resto dall’ultimo decreto anti crisi. Semplificate
in modo permanente le procedure per i farmaci
antidolorifici. L’introduzione del ricettario
ordinario, il passaggio di alcuni derivati della
cannabis (e alcuni oppiacei) per uso terapeutico
dalla tabella A alla B e l’esclusione automatica
dall’elenco degli stupefacenti erano previsti da un
decreto a scadenza annuale del viceministro al
Welfare, Ferruccio Fazio. Nasce una rete di hospice
e centri ospedalieri.
Sono alcuni dei passaggi salienti della legge di
iniziativa parlamentare approvata ieri dalla
Camera (ora tocca al Senato). Tempi record, due sole
sedute, unanimità. Non era mai successo che
maggioranza e opposizione fossero in perfetto
accordo. Per Livia Turco, ex ministro della salute,
Pd, è una soddisfazione, anche personale: «La
legge ha rischiato di andare avanti senza un euro.
Noi abbiamo ingaggiato un ostruzionismo pesante e
i soldi sono stati trovati. Ora è una cosa seria,
che aiuta i malati in modo concreto. Bella prova di
dialogo». Secondo Fazio «viene colmato un grosso
vuoto». Per Dorina Bianchi, Pd «è la prova che si
può avviare una discussione costruttiva». Un augurio
per il prossimo lavoro, molto più difficile sul
piano politico. Il testo sul testamento biologico,
all’esame della commissione affari sociali della
Camera. L’armonia appare un miraggio specialmente
alla luce l’ultimo richiamo di Gianfranco Fini
sull’«obbligo delle istituzioni di essere laiche» e
la replica gelida del Pdl: «Non accettiamo
lezioni».
Il testo da discutere non è ancora stato
presentato dal relatore Nino Di Virgilio (Pdl)
e non è scontato che si tratti di quello passato in
Senato, scritto da Raffaele Calabrò. Eugenia
Roccella, sottosegretario al Welfare
individua gli unici spazi di manovra: «Correzioni?
Sempre nell’ambito della posizione del governo. Se
come da noi proposto la legge fosse allargata non
solo agli stati vegetativi ma anche ai pazienti con
perdita di coscienza duratura, si potrebbe
accettare la sospensione di idratazione e
alimentazione artificiale quando assumono il
carattere di accanimento terapeutico».
Queste due modifiche erano in due emendamenti
presentati al Senato rispettivamente da maggioranza
e opposizione, entrambi bocciati. Resta in piedi la
prospettiva delineata dal ministro Maurizio
Sacconi. Estrapolare dalla legge Calabrò la parte
che ricalca sostanzialmente il disegno di legge
cosiddetto salva-Eluana varato all’unanimità dal
Consiglio dei ministri per evitare che le venissero
sospese le cure così come era stato deciso dai
giudici. «Il Parlamento è sovrano di valutare
questa opportunità se i tempi della discussione
delle norme del fine vita si allungassero», dice il
ministro.
IL TESTO
Disegno di legge
approvato dalla Camera dei deputati il 16 settembre 2009
Disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative e alle terapie
del dolore
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge tutela il diritto del cittadino
ad accedere alle cure palliative e alle terapie del
dolore.
2. È tutelato e garantito, in particolare, l’accesso
alle cure palliative e alle terapie del dolore da parte
del malato, come definito dall’articolo 2, comma 1,
lettera c), nell’ambito dei livelli essenziali di
assistenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di assicurare il
rispetto della dignità e dell’autonomia della persona
umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso
all’assistenza, la qualità delle cure e la loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture
sanitarie che erogano cure palliative e terapie del
dolore assicurano un programma di cura individuale per
il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei
seguenti princìpi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell’autonomia
del malato, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità
della vita in ogni fase della malattia, in particolare
in quella terminale;
c) adeguato sostegno sanitario e
socio-assistenziale della persona malata e della
famiglia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «cure palliative»: l’insieme degli
interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali,
rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo
familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei
pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta,
non risponde più a trattamenti specifici;
b) «terapie del dolore»: l’insieme di
interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare
e applicare alle forme morbose croniche idonee e
appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche,
strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro
variamente integrate, allo scopo di elaborare un idoneo
percorso terapeutico per il controllo del dolore;
c) «malato»: la persona affetta da una
patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la
quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono
inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento
significativo della vita;
d) «rete»: la rete nazionale per le cure
palliative e la rete nazionale per le terapie del
dolore, volta a garantire la continuità assistenziale
del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio
e costituita dall’insieme delle strutture sanitarie,
ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle
figure professionali e degli interventi diagnostici e
terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province
autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative,
al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia,
con particolare riferimento alle fasi avanzate e
terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei
loro familiari;
e) «assistenza residenziale»: l’insieme
degli interventi sanitari, socio-sanitari e
assistenziali nelle cure palliative erogati
ininterrottamente da équipe multidisciplinari
presso una struttura, denominata «hospice»;
f) «assistenza domiciliare»: l’insieme
degli interventi sanitari, socio-sanitari e
assistenziali che garantiscono l’erogazione di cure
palliative e di terapie del dolore al domicilio della
persona malata, per ciò che riguarda sia gli interventi
di base, coordinati dal medico di medicina generale, sia
quelli delle équipe specialistiche di cure
palliative, garantendo una continuità assistenziale
ininterrotta;
g) «day hospice»: l’articolazione
organizzativa degli hospice che eroga prestazioni
diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno
non eseguibili a domicilio.
Art. 3.
(Competenze della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. Le cure palliative e le terapie del dolore
costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario
nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni.
2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si
avvale a tal fine anche dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, mediante intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 12,
comma 2, della presente legge nonché delle risorse
previste dall’articolo 22, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono
definite le linee guida per la promozione, lo sviluppo e
il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti
individuati dalla presente legge, tenuto conto anche
dell’accordo tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di cure
palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e
del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche
approvato il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. A decorrere dall’anno 2010, l’attuazione dei
princìpi della presente legge in conformità alle linee
guida definite ai sensi del comma 2 costituisce
adempimento regionale ai fini dell’accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica
dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 9 dell’intesa sottoscritta il 23 marzo 2005
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, valuta annualmente lo stato di attuazione
della presente legge, con particolare riguardo all’appropriatezza
e all’efficienza dell’utilizzo delle risorse e alla
verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e
le risorse messe a disposizione.
5. Nel caso in cui una regione ritardi o ometta di
compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente
legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, su proposta del Comitato paritetico
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, fissa nei confronti della regione
inadempiente un termine ultimo per la realizzazione dei
dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il termine di
cui al precedente periodo, in caso di perduranza
dall’inadempimento si applica l’articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di garantire
il corretto utilizzo dei fondi di cui alla presente
legge.
Art. 4.
(Campagne di informazione)
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d’intesa con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio
2009-2011 la realizzazione di campagne istituzionali di
comunicazione destinate a informare i cittadini sulle
modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai
programmi di assistenza in materia di cure palliative e
di terapie del dolore connesso alle malattie
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative,
anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle
organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate
nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero
operanti sul territorio nella lotta contro il dolore e
nell’assistenza nel settore delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e
diffondono nell’opinione pubblica la consapevolezza
della rilevanza delle cure palliative, anche delle cure
palliative pediatriche, e delle terapie del dolore, al
fine di promuovere la cultura della lotta contro il
dolore e il superamento del pregiudizio relativo
all’utilizzazione dei farmaci per il trattamento del
dolore, illustrandone il fondamentale contributo alla
tutela della dignità della persona umana e al supporto
per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro
per l’anno 2009 e di 150.000 euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011.
Art. 5.
(Rete
nazionale per le cure palliative e le terapie del
dolore)
1. Al fine di consentire il costante adeguamento
delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle
esigenze del malato in conformità agli obiettivi del
Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i
livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali attiva
una specifica rilevazione sui presìdi e sulle
prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo
delle cure palliative e delle terapie del dolore, al
fine di promuovere l’attivazione e l’integrazione della
rete a livello regionale e nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono individuate le figure
professionali con specifiche competenze ed esperienza
nel campo delle cure palliative e delle terapie del
dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare
riferimento ai medici di medicina generale e ai medici
specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria,
neurologia, oncologia, pediatria, ai medici con
esperienza almeno triennale nel campo delle cure
palliative e delle terapie del dolore, agli infermieri,
agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle
altre figure professionali ritenute essenziali. Con il
medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie
di strutture nelle quali la rete si articola a livello
regionale, nonché le modalità per assicurare il
coordinamento della rete a livello nazionale e
regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti
minimi e le modalità organizzative necessari per
l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati
in fase terminale e delle unità di cure palliative e
delle terapie del dolore domiciliari presenti in
ciascuna regione, al fine di definire la rete per le
cure palliative e la rete per le terapie del dolore, con
particolare riferimento ad adeguati standard
strutturali qualitativi e quantitativi, ad una pianta
organica adeguata alle necessità di cura della
popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di
figure professionali con specifiche competenze ed
esperienza nel campo delle cure palliative e delle
terapie del dolore, anche con riguardo al supporto alle
famiglie. Per le cure palliative e le terapie del dolore
in età pediatrica, l’intesa di cui al precedente periodo
tiene conto dei requisiti di cui all’accordo tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
del documento tecnico approvato il 20 marzo 2008.
4. L’intesa di cui al comma 3 prevede, tra le
modalità organizzative necessarie per l’accreditamento
come struttura appartenente alla rete, quelle volte a
consentire l’integrazione tra le strutture di assistenza
residenziale e le unità operative di assistenza
domiciliare.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»)
1. Al fine di rafforzare l’attività svolta dai
Comitati «Ospedale senza dolore» istituiti in attuazione
del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all’accordo
tra il Ministro della sanità, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29
giugno 2001, che assume la denominazione di progetto
«Ospedale-Territorio senza dolore», è autorizzata la
spesa di 450.000 euro per l’anno 2009, di 900.000 euro
per l’anno 2010 e di 1.100.000 euro per l’anno 2011.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di
cui al comma 1 sono ripartite e destinate a iniziative,
anche di carattere formativo e sperimentale, volte a
sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del
dolore favorendone l’integrazione a livello
territoriale.
3. Con l’accordo di cui al comma 2 sono altresì
stabiliti modalità e indicatori per la verifica dello
stato di attuazione a livello regionale del progetto di
cui al comma 1.
Art. 7.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore
all’interno della cartella clinica)
1. All’interno della cartella clinica, medica e
infermieristica, in uso presso le strutture sanitarie
della rete, devono essere riportati le caratteristiche
del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del
ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci
utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico
conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto
«Ospedale senza dolore», previste dall’accordo tra il
Ministro della sanità, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29
giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di
scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli
validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore
da riportare all’interno della cartella clinica ai sensi
del comma 1.
Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e
sanitario in materia di cure palliative e di terapie del
dolore)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ai sensi
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o
più decreti i criteri generali per la disciplina degli
ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in
materia di cure palliative e di terapie del dolore
connesso alle malattie neoplastiche e a patologie
croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono
individuati i criteri per l’istituzione di master
professionalizzanti in cure palliative e nelle terapie
del dolore.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori
di formazione continua in medicina di cui all’articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, la Commissione
nazionale per la formazione continua, costituita ai
sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, prevede che l’aggiornamento
periodico del personale medico e sanitario, impegnato
nella terapia del dolore connesso alle malattie
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e
nell’assistenza nel settore delle cure palliative, e in
particolare di medici ospedalieri, medici specialisti
ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale
e di continuità assistenziale e pediatri di libera
scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di
crediti formativi su percorsi assistenziali
multidisciplinari e multiprofessionali.
3. L’accordo di cui all’articolo 5, comma 2,
individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori
ai sensi della normativa vigente ai fini dello
svolgimento di attività professionale nelle strutture
sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni
senza scopo di lucro operanti nell’ambito della rete,
ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso
le strutture della rete.
4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, mediante
intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, sentite le principali società
scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro
operanti nel settore delle cure palliative e delle
terapie del dolore, sono definiti percorsi formativi
omogenei su tutto il territorio nazionale per i
volontari che operano nell’ambito della rete.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 9.
(Osservatorio nazionale permanente per le cure
palliative e per le terapie del dolore)
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali è istituito, avvalendosi delle
risorse umane disponibili a legislazione vigente,
l’Osservatorio nazionale permanente per le cure
palliative e per le terapie del dolore connesso alle
malattie neoplastiche e a patologie croniche e
degenerative, di seguito denominato «Osservatorio». Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
forniscono tutte le informazioni e i dati utili
all’attività dell’Osservatorio e possono accedere al
complesso dei dati e delle informazioni in possesso del
medesimo Osservatorio. L’Osservatorio, alla cui attività
collaborano l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, la Commissione nazionale per la formazione
continua, l’Agenzia italiana del farmaco e l’Istituto
superiore di sanità, fornisce al Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e alle regioni
elementi per la valutazione dell’andamento della
prescrizione dei farmaci utilizzati per le terapie del
dolore, del livello di attuazione delle linee guida di
cui all’articolo 3, comma 2, nonché dello stato di
realizzazione e di sviluppo della rete su tutto il
territorio nazionale, con particolare riferimento alle
disomogeneità territoriali e all’erogazione delle cure
palliative in età neonatale, pediatrica e
adolescenziale. L’Osservatorio provvede a monitorare, in
particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e
all’utilizzazione di farmaci nelle terapie del dolore, e
in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;
b) lo sviluppo della rete, con
particolare riferimento alla verifica del rispetto degli
indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla
normativa vigente;
c) lo stato di avanzamento della rete,
anche con riferimento al livello di integrazione delle
strutture che ne fanno parte;
d) le prestazioni erogate e gli esiti
delle stesse, anche attraverso l’analisi qualitativa e
quantitativa dell’attività delle strutture della rete;
e) le attività di formazione a livello
nazionale e regionale;
f) le campagne di informazione a livello
nazionale e regionale;
g) le attività di ricerca;
h) gli aspetti economici relativi alla
realizzazione e allo sviluppo della rete.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno,
l’Osservatorio redige un rapporto da trasmettere al
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, finalizzato a rilevare l’andamento delle
prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore
connesso alle malattie neoplastiche e a patologie
croniche e degenerative, con particolare riferimento ai
farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di
avanzamento della rete su tutto il territorio nazionale
e il livello di omogeneità e di adeguatezza della
stessa, formulando proposte per la risoluzione dei
problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche
al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del
dolore su tutto il territorio nazionale.
3. Nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, l’Osservatorio può avvalersi di
figure professionali del Servizio sanitario nazionale
con dimostrate competenze specifiche e, anche tramite
apposite convenzioni, della collaborazione di istituti
di ricerca, società scientifiche e organizzazioni senza
scopo di lucro operanti nei settori delle cure
palliative e della terapia del dolore connesso alle
malattie neoplastiche e a patologie croniche e
degenerative.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, con proprio regolamento da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce, nel limite della spesa di cui
al comma 5, l’organizzazione e le funzioni
dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con
gli osservatori eventualmente istituiti dalle regioni
con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
5. Per le spese di istituzione e funzionamento
dell’Osservatorio, fatto salvo quanto previsto dal comma
3, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2009.
Art. 10.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai
medicinali impiegati nelle terapie del dolore)
1. Al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, lettera
e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) altre composizioni contenenti
medicinali indicati nell’allegato III-bis, da
soli o in associazione, destinati alla cura del dolore
severo, di cui è ritenuto opportuno, per prioritarie
esigenze terapeutiche, consentire la dispensazione con
le modalità previste per le composizioni rientranti
nella sezione D della tabella II, anche in deroga ai
criteri di cui ai numeri 1) e 3) della presente
lettera»;
b) all’articolo 43, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale, di farmaci previsti
dall’allegato III-bis per il trattamento di
pazienti affetti da dolore severo, in luogo del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a
ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il
ricettario del Servizio sanitario nazionale,
disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008. In tal caso, ai fini della prescrizione si
applicano le disposizioni di cui al predetto decreto e
il farmacista conserva per due anni copia o fotocopia
della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di
cui all’articolo 60, comma 1, sia ai fini della
dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci
consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla
persona che li ritira. All’atto della dispensazione, il
farmacista deve accertare l’identità dell’acquirente e
prendere nota degli estremi di un documento di
riconoscimento, da trascrivere sulla ricetta. Il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità, può,
con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei farmaci di
cui all’allegato III-bis»;
c) all’articolo 45, dopo il comma 6 sono
inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro la fine di ciascun mese i
farmacisti inviano alle aziende sanitarie locali e
all’ordine provinciale competente per territorio una
comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da
quella di cui al decreto del Ministro della salute 10
marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio
sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, spedite nel
mese precedente a quello di riferimento e contenenti la
prescrizione di composizioni di cui al comma 1. La
comunicazione reca, per ciascuna composizione, la
denominazione delle preparazioni e il numero delle
confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e
dosaggio.
6-ter.
Gli ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro
i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali i tabulati
riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma 6-bis»;
d) alla tabella II, sezione B, dopo la
voce: «denominazione comune: Delorazepam» è inserita la
seguente: «denominazione comune:
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)».
Art. 11
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno,
presenta una relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della presente legge, riferendo anche in
merito alle informazioni e ai dati contenuti nel
rapporto di cui all’articolo 9, comma 2.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 3,
dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 9, comma 5,
pari a 650.000 euro per l’anno 2009, a 1.200.000 euro
per l’anno 2010, a 1.400.000 euro per l’anno 2011 e a
150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2012, si
provvede, quanto a 650.000 euro per l’anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 48, comma 9, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge
22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 1.200.000 euro per
l’anno 2010, a 1.400.000 euro per l’anno 2011 e a
150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni
2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1
annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla
presente legge, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola,
per un importo non inferiore a 100 milioni di euro
annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Tabella 1
(Articolo 12, comma 1)
(migliaia di euro)
|
2010 |
2011 |
2012 |
Ministero
dell’economia e delle finanze |
400 |
– |
– |
Ministero
dell’interno |
800 |
1.400 |
150 |
Totale . . . |
1.200 |
1.400 |
150 |
_______________________________
SCUDO
FISCALE:
IL GOVERNO PREMIA GLI EVASORI
Governo e maggioranza tentano il
blitz con un emendamento
l'opposizione insorge: "Effetti devastanti, un favore ai
bancarottieri"
Scudo fiscale, colpo di spugna
sui procedimenti penali in corso
La Repubblica, 17 settembre 2009
ROMA - Governo e
maggioranza tentano un blitz dell'ultima ora sullo
scudo fiscale. Obiettivo: rendere più appetibile la
sanatoria escludendo la possibilità per la
magistratura di utilizzare l'adesione alla sanatoria
come prova nei confronti di coloro che hanno
procedimenti penali già in corso, come la bancarotta
o il falso in bilancio.
Il terreno del tentativo, motivato anche dai timori
di uno scarso entusiasmo dei contribuenti che hanno
esportato capitali nei confronti dello scudo, è
stato il decreto correttivo varato all'inizio di
agosto, anche su sollecitazione del Quirinale, e che
riguardava proprio questo punto. La versione
originaria dello scudo infatti escludeva la
possibilità di utilizzare come prova l'adesione al
condono in tutti i procedimenti giudiziari o
amministrativi. Dopo pressioni e polemiche il
decreto correttivo specificò che l'esclusione non
doveva valere per i procedimenti in corso, ma solo
per i vecchi processi.
Ma ieri in Senato il Pdl è tornato ad alzare la
voce. Il più esplicito è stato Salvo Fleres: "Non
nascondiamoci dietro ipocrisie - ha dichiarato nel
pomeriggio - se vogliamo evitare che lo scudo sia un
flop dobbiamo allargare le maglie". D'accordo anche
il relatore al provvedimento Antonio Gentile (Pdl)
il quale annunciava che i tecnici del governo
stavano studiando i meccanismi per allargare le
maglie "a partire dalla non punibilità".
Così si è concretizzato l'emendamento Fleres
all'articolo 13 dove si esclude l'utilizzo
dell'adesione come prova contro coloro che hanno
procedimenti penali in corso. Inoltre si allarga lo
spettro dei reati non punibili esplicitamente nei
confronti di chi aderisce allo scudo: oltre a omessa
e infedele dichiarazione, già previste, entrano la
dichiarazione fraudolenta e l'occultamento dei
documenti contabili. Inoltre l'emendamento riduce la
finestra entro la quale si può aderire allo scudo:
oggi è di sette mesi e va dal 15 settembre al 15
aprile 2010, con la modifica si restringe a tre
mesi, fino al 15 dicembre.
Dopo una giornata che ha visto cadere per
inammissibilità una settantina di altri emendamenti
si è arrivati alla convocazione della Commissione
Bilancio del Senato in tarda serata. E' in questa
sede che il sottosegretario all'Economia Alberto
Giorgetti ha espresso parere favorevole
all'emendamento scatenando le proteste del Pd che ha
preteso e ottenuto un rinvio della votazione a
martedì.
"Si rischia di fare un favore a molti
bancarottieri", ha dichiarato Enrico Morando del Pd.
"Si tratta di modifiche irricevibili", ha aggiunto
Giuliano Barbolini (Pd). "La nuova formulazione è
devastante", ha commentato Elio Lannutti dell'Italia
dei Valori. Bocciato naturalmente l'emendamento del
Pd che prevedeva con un solo articolo la
cancellazione dell'intera operazione scudo fiscale.
La vicenda apre una fase di incertezza a poche ore
di distanza dalla partenza dell'operazione scudo
fiscale, dalla diffusione dei moduli e delle
indicazioni operative da parte dell'Agenzia delle
entrate.
L'opposizione contro il piano
del governo: faremo l'inferno. L'emendamentofatto
proprio dal Tesoro trasforma
il rientro dei capitali in un maxicondono
Scudo,
sanato il falso in bilancio
e niente segnalazione di riciclaggio
La Repubblica, 18 settembre 2009
ROMA - Colpo di spugna sul falso in
bilancio, su una vasta gamma di reati fiscali e
tutela garantita dalle norme antiriciclaggio.
Inoltre gli atti, i documenti e le attestazioni
delle pratiche relative al rimpatrio di capitali non
potranno essere usati come prova nei confronti di
chi ha un procedimento penale in corso. Lo scudo
fiscale torna, come era previsto nelle bozze
circolate prima dell'estate e poi accantonate, un
vero e proprio condono generalizzato per chi ha
esportato capitali all'estero. Sono queste infatti
le modifiche messe a punto dalla maggioranza, con
parere favorevole del governo, e condensate
nell'emendamento Fleres presentato martedì in tarda
serata in Commissione Bilancio del Senato.
Ieri, dopo lunghe riunioni notturne della
maggioranza, l'atteggiamento del governo e del
ministero dell'Economia non è cambiato: si attende
ora la prossima settimana quando martedì riprenderà
la discussione del provvedimento e potrebbe riunirsi
il consiglio dei ministri per varare la Finanziaria
da 4 miliardi e esaminare anche la questione dello
scudo fiscale.
"E' un emendamento inaccettabile", ha osservato la
capogruppo del Pd Anna Finocchiaro. "Faremo
l'inferno in aula per evitare che venga approvato:
basti pensare che con questo testo le prove, gli
atti o i documenti in un procedimento penale per
corruzione o per traffico di organi, nonostante
siano elementi a disposizione dello Stato, e siano
state offerte spontaneamente per far rientrare i
capitali, non si possono utilizzare. Si tratta di
una questione enorme e ingiustificabile".
L'emendamento Fleres, infatti rispetto alla versione
attuale della norma, impedisce l'utilizzo delle
prove ricavate dalle pratiche dello scudo nei
procedimenti penali in corso; inoltre allarga
l'esclusione della punibilità per chi partecipa allo
scudo, oltre che ai due reati fisiologici di omessa
e infedele dichiarazione, anche una serie di reati
tributari, a tutti i reati di falso e al falso in
bilancio. Infine, una seconda versione
dell'emendamento, presentata ieri, esclude anche
l'obbligo per gli intermediari di segnalare le
operazioni sulle quali grava il sospetto di
riciclaggio di denaro sporco.
Una serie di modifiche che hanno provocato la
rivolta dell'opposizione che con Zanda (Pd) parla di
"copertura del malaffare" e che riscuotono le
critiche anche del Consiglio dei commercialisti.
Benché lo stesso senatore del Pdl, Salvo Fleres,
ieri abbia confermato che l'impianto del suo
emendamento non cambierà, che non è prevista una
riscrittura ma solo una "verifica tecnica", non è
escluso che alcune correzioni vengano avanzate: una
di queste consisterebbe nell'impedire l'utilizzo
dell'adesione allo scudo come prova solo nei
provvedimenti giunti alla soglia del rinvio a
giudizio e non nella fase successiva. Per questo
ieri la Finocchiaro si è rivolta direttamente a
Tremonti: "Disconosca in aula l'emendamento e lo
ritiri, o ci opporremo con tutti i mezzi a
disposizione".
Approvato in Commissione il controverso
"emendamento Fleres"
Manovra applicabile anche con altri reati tributari