Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 maggio 2008
(Ordinanza n. 3676)
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato
dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di
emergenza in relazione agli insediamenti di comunità
nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio
e Lombardia.
Considerata la situazione di estrema criticità
determinatasi nel territorio della regione Lazio,
con particolare riferimento alle aree urbane del
Comune di Roma e alle zone circostanti, a causa
della presenza di numerosi cittadini extracomunitari
irregolari e nomadi che si sono stabilmente
insediati nelle predette aree;
Considerato che detti insediamenti, a causa della
loro estrema precarietà, hanno determinato una
situazione di grave allarme sociale, con possibili
gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e
sicurezza per le popolazioni locali;
Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di
provvedimenti di carattere straordinario e
derogatorio finalizzati al rapido superamento
dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo
istituiti la realizzazione dei singoli interventi;
Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative
volte a garantire il rispetto dei diritti
fondamentali e della dignità delle persone,
assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai
fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di
carattere umanitario e in materia di immigrazione, e
strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni
essenziali di carattere sociale, assistenziale e
sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei
minori da soggetti o organizzazioni criminali che
utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla
provenienza anagrafica al fine di porre in essere
traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;
Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in
data 18 maggio 2007 dal Prefetto di Roma, dal
Presidente della regione Lazio, dal Presidente della
provincia ed il Sindaco di Roma;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in
materia di protezione civile in relazione
all'attività contrattuale riguardante gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture di
rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto di Roma è nominato
Commissario delegato per la realizzazione di tutti
gli interventi necessari al superamento dello stato
di emergenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in
premessa, nel territorio della regione Lazio, con
particolare riferimento alle aree urbane del Comune
di Roma e alle zone circostanti.
2. Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale
di competenza, se del caso anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia ambientale,
paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di
pianificazione del territorio, di polizia locale,
viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo
di assicurare le misure indispensabili alla tutela
della salute e dell'ambiente, provvede
all'espletamento delle seguenti iniziative:
a) definizione dei programmi di azione per il
superamento dell'emergenza;
b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono
presenti comunità nomadi ed individuazione degli
insediamenti abusivi;
c) identificazione e censimento delle persone, anche
minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei
luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi
segnaletici;
d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi
delle forze di Polizia, nei confronti delle persone
di cui al punto c) che risultino o possano essere
destinatarie di provvedimenti amministrativi o
giudiziari di allontanamento o di espulsione;
e) programmazione, qualora quelli esistenti non
riescano a soddisfare le esigenze abitative, della
individuazione di altri siti idonei per la
realizzazione di campi autorizzati;
f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed
al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti
abusivi;
g) realizzazione dei primi interventi idonei a
ripristinare i livelli minimi delle prestazioni
sociali e sanitarie;
h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e
l'integrazione sociale delle persone trasferite nei
campi autorizzati, con particolare riferimento a
misure di sostegno ed a progetti integrati per i
minori, nonchè ad azioni volte a contrastare i
fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e
della prostituzione;
i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste
in essere nei campi autorizzati per favorire la
scolarizzazione e l'avviamento professionale e il
coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di
recupero di abitazioni;
l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il
superamento dell'emergenza.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4,
l'approvazione dei progetti da parte del Commissario
delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza
di organi statali, regionali, provinciali e
comunali, costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico generale e comporta
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e
successive modifiche ed integrazioni, anche prima
dall'espletamento delle procedure espropriative, che
si svolgeranno con i termini di legge ridotti della
metà.
4. Qualora per l'approvazione dei progetti di
interventi e di opere per cui è prevista dalla
vigente normativa la procedura di valutazione di
impatto ambientale di competenza statale e
regionale, ovvero per l'approvazione di progetti
relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura
medesima deve essere conclusa entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla indizione della
conferenza dei servizi. A tal fine, i termini
previsti dal titolo III del decreto legislativo n.
152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n.
42/2004 sono ridotti della metà.
5. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle
procedure di trasferimento degli impianti e delle
opere, realizzati sulla base della presente
ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti
istituzionalmente competenti, secondo il regime
proprio dei singoli interventi.
Art. 2.
1. Per la migliore efficacia delle
azioni di propria competenza, il Commissario
delegato può attivare le necessarie forme di
collaborazione con la Regione, altri soggetti
pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali,
con la Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di assicurare piena effettività agli
interventi e alle iniziative di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla
forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre
provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza
in rassegna, i questori e le altre autorità
competenti assicurano piena collaborazione per
l'attuazione dei provvedimenti del Commissario
delegato.
3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle
iniziative da porre in essere ai sensi della
presente ordinanza, il Commissario delegato si
avvale di unità di personale civile e militare
dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti
pubblici territoriali e non territoriali, che sarà
messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da
parte degli uffici di appartenenza entro dieci
giorni dalla richiesta.
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative
previste dalla presente ordinanza il Commissario
delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato
a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive
comunitarie e della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle
seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3,
ed articoli 8, 11 e 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,
38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;
- regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2,
3, 4;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10,
10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies, e successive modificazioni ed
integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8
(limitatamente ai termini ivi previsti che sono
ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli
32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75,
76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132,
141, 241;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46,
151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 13, 45,
comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche
ed integrazioni;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, articolo 101,
105, 106 e 107 - Titolo I - Sezione II - Parte III;
articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 - Titolo IV -
Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211
- Titolo I - Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253 - Titolo V- Parte IV;
- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli
16 e 17;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche ed integrazioni;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente
connesse agli interventi previsti dalla presente
ordinanza.
Art. 4.
1. Per l'avvio dei primi interventi
di cui alla presente ordinanza, è assegnato al
Commissario delegato un primo stanziamento di euro
1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità
speciale all'uopo istituita ed al medesimo
intestata.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro
1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Con successive ordinanze di protezione civile
verranno quantificate, all'esito delle attività
preliminari poste in essere dal Commissario delegato
e delle progettualità individuate come necessarie,
le ulteriori risorse finanziarie da destinare
all'attuazione del presente provvedimento e disposti
i relativi stanziamenti.
Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della protezione civile
rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2008
Il Presidente: Berlusconi