VII Commissione - Mercoledì 20 gennaio 2010
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione
VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante regolamento concernente la
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del
secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma
Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile
2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del
Parlamento dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso
delle audizioni informali di rappresentanti delle
associazioni di categoria, della Cabina di regia sui
nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione
Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5,
12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza
unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12
novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato
espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15
gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere
una specifica disciplina normativa in materia di
governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto
a tale proposito del citato parere del Consiglio di
Stato, assicurando comunque la governance
delle scuole sulla base di un'organizzazione per
dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa
della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e
che vanno valorizzate le opportunità offerte
dall'apprendistato fino al terzo livello
(dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di
prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore
dedicate ad insegnamenti di istruzione generale
rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti
obbligatori di indirizzo;
apprezzato il richiamo all'applicazione
dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le
seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della
riforma a partire dal primo anno del ciclo
scolastico e non dal primo e secondo anno, come
attualmente previsto;
2) appare, altresì, necessario rafforzare
ulteriormente l'obbligo di istruzione e
l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo
in funzione orientativa, anche per favorire la
reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si considera necessario svolgere un'accurata
verifica dei quadri orari allegati e una migliore
scansione dei due bienni, al fine di contemperare
obbligo di istruzione, diritto-dovere
all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte
compiute dagli studenti ai fini del successo
formativo. In particolare, occorre valutare
l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel
primo biennio di tutti i licei e di rafforzare
ulteriormente, ove necessario, la matematica e la
lingua straniera con la necessaria caratterizzazione
data dalle materie di indirizzo;
4) si ritiene altresì necessario, rispetto
all'articolazione dei quadri orari e dei profili in
uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso
di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la
relativa opzione economico-sociale - la cui
attivazione è definita nell'ambito della
programmazione dell'offerta formativa - con
riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un
necessario rafforzamento dell'area giuridica ed
economica;
5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione
scientifico-tecnologica - la cui attivazione è
definita nell'ambito della programmazione
dell'offerta formativa -, così come formulata, anche
dal punto di vista nominale, sembra per molti
aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa
dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto
necessario modificarne la denominazione in opzione
scientifico-informatica, tenendo conto delle
sperimentazioni del PNI, pur con i necessari
aggiornamenti;
6) risulta altresì necessario procedere ad una
ricognizione puntuale del rapporto tra profili e
quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a
seguito delle verifiche di cui alle condizioni
numeri 3 e 4 del presente parere;
7) si rende necessario inoltre rafforzare, per
quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il
monte ore destinato alle discipline storiche di
indirizzo, quali storia della musica e storia della
danza, al fine di meglio garantire una solida
preparazione culturale;
8) sempre con riferimento al liceo musicale e
coreutico, nelle more del processo di attuazione
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive
modificazioni, e del riordino del settore, appare
necessario privilegiare la scelta di attivazione
delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6,
dello schema di decreto attraverso lo strumento
della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam
consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g),
della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine
di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi
musicali e coreutici, integrandola con la tradizione
liceale, e di tutelare la possibilità di accesso
all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
9) si ritiene inoltre necessario verificare la
possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il
limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni
coreutiche;
10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene
necessario separare i sub-indirizzi attualmente
raggruppati negli indirizzi: arti figurative;
architettura e ambiente; design; audiovisivo e
multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di
preservare i passaggi tra vecchio e nuovo
ordinamento e alla luce della trasformazione degli
istituti d'arte in licei artistici, e tenendo conto
dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli
istituti d'arte la possibilità di confluenza negli
istituti professionali per l'industria e
l'artigianato;
11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario
prevedere la disciplina delle sezioni liceali a
indirizzo sportivo;
12) si ritiene infine necessario modulare la tabella
di confluenza di cui all'allegato I, in modo da
chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in
atto nei nuovi ordinamenti;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene
opportuno utilizzare l'espressione «diploma di
laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea»
invece che «titolo di laurea comunitario»;
b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre
opportuno sostituire le parole «dal regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122»;
c) all'articolo 13, comma 5, valuti il
Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali
termini per la presentazione di proposte alternative
e le modalità di eventuale formalizzazione delle
stesse, ove accolte, rispetto al quadro di
corrispondenza di cui all'allegato L;
d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si
ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo
l'emanazione del decreto ministeriale previsto;
e) anche al fine di valorizzare i crediti
acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi,
appare opportuno prevedere, ove possibile, un
coordinamento tra i percorsi di istruzione
secondaria superiore e quelli in apprendistato, di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
f) si valuti l'opportunità di consentire
l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti
dell'organico assegnato a livello regionale e
altresì di definire il concetto di flessibilità in
modo distinto da quello dell'autonomia, per
esplicitare meglio gli strumenti a disposizione
delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di
corrispondere alle esigenze degli studenti e del
territorio;
g) considerato, inoltre, che l'articolo 64,
comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche,
nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento
delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008) stabilisce che con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione
sia definita una nuova disciplina dei requisiti e
delle modalità di formazione degli insegnanti, e che
tali argomenti si correlano con la revisione
dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore,
valuti il Governo l'opportunità di prevedere una
fase transitoria che comporti la confluenza degli
insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio,
opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle
vigenti classi di concorso, anche allo scopo di
assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove
classi di concorso dei nuovi percorsi formativi
magistrali, per garantire la regolare formazione
degli organici, nonché la puntuale attuazione delle
operazioni di mobilità e di reclutamento del
personale, tenendo altresì in debito conto i
principi che informano l'operazione di
razionalizzazione delle classi di concorso attuali
con lo specifico regolamento previsto dall'articolo
64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
h) si proceda infine alla corretta
indicazione dei seguenti riferimenti normativi e
riferimenti interni:
1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto
è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e
non all'articolo 13, comma 9, lettera a);
2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto
è alle indicazioni relative agli obiettivi di
apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11,
lettera a) e non al comma 10 del medesimo
articolo;
3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento
corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154»
e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;
4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento
corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non
alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione
VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante regolamento concernente norme sul
riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del
secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma
Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile
2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del
Parlamento dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso
delle audizioni informali di rappresentanti delle
associazioni di categoria e di esperti svolte dalla
Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle
sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza
unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12
novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato
espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15
gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere
una specifica disciplina normativa in materia di
governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto
a tale proposito del citato parere del Consiglio di
Stato, assicurando comunque la governance
delle scuole sulla base di un'organizzazione per
dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa
della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e
che vanno valorizzate le opportunità offerte
dall'apprendistato fino al terzo livello
(dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di
prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore
dedicate ad insegnamenti di istruzione generale -
pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte
degli ordini professionali interessati e per rendere
più chiara la natura della certificazione finale per
gli utenti, appare necessario modificare la
denominazione dei titoli di studio contenuta nello
schema di regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla
riforma esplica i suoi effetti con riduzione di
orario per le classi già avviate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le
seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario fissare l'avvio della
riforma a partire dal primo anno del ciclo
scolastico e non dal primo e secondo anno, come
attualmente previsto;
2) si considera altresì necessario rafforzare
ulteriormente l'obbligo di istruzione e
l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo
in funzione orientativa, anche per favorire la
reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4,
sostituire le parole «diploma di perito», con le
parole «diploma di istruzione tecnica», allo scopo
di evitare confusioni con l'analogo titolo
rilasciato a conclusione degli esami di Stato per
l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;
4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei
percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti,
in particolare, ove non indicata espressamente
nell'allegato d), facendo riferimento alla
corrispondenza dei titoli finali prevista dai
provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione
adottati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
5) si considera altresì necessario riesaminare le
tabelle di confluenza di cui all'allegato d),
accogliendo il criterio di cui al precedente punto
5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti
interessati nel corso delle audizioni svolte dalla
Commissione cultura;
6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore
tecnologico:
a) appare necessario modificare la
denominazione dell'indirizzo «Agraria e
agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed
agroindustria», e aggiungere una ulteriore
articolazione denominata «Viticoltura ed enologia»,
anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni
del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) si ritiene necessario inoltre modificare
l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire
che l'articolazione di cui alla lettera a) si
sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore
percorso di istruzione e formazione tecnica
superiore, della durata di due semestri, con
l'utilizzo del personale attualmente in organico;
c) si considera necessario chiarire le
articolazioni previste per l'indirizzo «Chimica,
materiali e biotecnologie», eliminando il
riferimento alla chimica nelle articolazioni per le
biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla
base di quanto richiesto dalle parti sociali
interessate;
d) appare necessario inoltre prevedere una
coerente confluenza degli istituti tecnici del
settore minerario nell'indirizzo «Costruzioni,
ambiente e territorio», richiamando per questo
indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del
legno e inserendo un'articolazione denominata:
«Geotecnica», tenendo conto delle richieste
rappresentate in questo senso dalle parti sociali e
dagli istituti interessati, visto che la questione
assume particolare rilievo anche per la necessità di
assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il
dissesto idrogeologico del territorio e la sua
prevenzione;
7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore
economico, si ritiene necessario prevedere due
articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione,
finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni
internazionali per il marketing», allo scopo
di raccogliere i risultati delle sperimentazioni -
cosiddetto progetto Erica - attuate dagli istituti
tecnici per periti aziendali e corrispondenti in
lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza
unificata; 2) «Sistemi informativi aziendali», per
raccogliere i risultati delle sperimentazioni -
cosiddetto progetto Mercurio - attuate dagli
istituti tecnici commerciali ad indirizzo
programmatori, considerando in particolare che in
relazione a quest'ultima articolazione, vanno
ripristinate le compresenze con gli insegnanti
tecnico-pratici nei laboratori di informatica;
8) con riferimento agli istituti tecnici di cui
all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica,
si espliciti ulteriormente il profilo relativo al
settore aeronautico;
e con le seguenti osservazioni:
a) si rileva l'esigenza di inserire in
premessa il riferimento al parere delle Commissioni
parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009,
n. 69;
b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo
l'opportunità di sostituire le parole «dal
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122»;
c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene
altresì opportuno chiarire le modalità con le quali
le Commissioni possono avvalersi di esperti per la
configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 3, lettera a),
valuti il Governo l'opportunità di chiarire
ulteriormente il riferimento all'intervento sulle
classi di concorso;
e) al fine di definire una data e termini
certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in
vigore del provvedimento in esame, si valuti
l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1,
come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, all'articolo 191,
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, sono soppressi:
a) al primo periodo, le parole: «gli istituti
tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare
all'esercizio di funzioni tecniche od
amministrative, nonché di alcune professioni, nei
settori commerciale e dei servizi, industriale,
delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»;
b) l'ultimo periodo.», non sembrando,
infatti, necessaria la soppressione delle parole
«gli istituti tecnici» all'articolo 191, comma 2;
f) anche al fine di valorizzare i crediti
acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi,
appare opportuno prevedere, ove possibile, un
coordinamento tra i percorsi di istruzione
secondaria superiore e quelli in apprendistato, di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione
dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, già prevista dallo schema di
regolamento n. 132 concernente la revisione
dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di
disciplinare dettagliatamente il quadro orario
conseguente all'applicazione della disciplina di cui
all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente
limitando, di norma, a non più di due ore la
riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;
i) si valuti l'opportunità di consentire
l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti
dell'organico assegnato a livello regionale e
altresì di definire il concetto di flessibilità in
modo distinto da quello dell'autonomia, per
esplicitare meglio gli strumenti a disposizione
delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di
corrispondere alle esigenze degli studenti e del
territorio;
l) considerato, inoltre, che l'articolo 64,
comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche,
nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento
delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008) stabilisce che con
regolamento del Ministro della pubblica istruzione
sia definita una nuova disciplina dei requisiti e
delle modalità di formazione degli insegnanti, e che
tali argomenti si correlano con la revisione
dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore,
valuti il Governo l'opportunità di prevedere una
fase transitoria che comporti la confluenza degli
insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio,
opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle
vigenti classi di concorso, anche allo scopo di
assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove
classi di concorso dei nuovi percorsi formativi
magistrali, per garantire la regolare formazione
degli organici, nonché la puntuale attuazione delle
operazioni di mobilità e di reclutamento del
personale, tenendo altresì in debito conto i
principi che informano l'operazione di
razionalizzazione delle classi di concorso attuali
con lo specifico regolamento previsto dall'articolo
64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
m) si consideri, ancora, l'opportunità di
emanare linee guida, con riferimento a quanto
disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per
lo sviluppo di poli tecnico professionali per il
settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla
fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli
istituti tecnici per il turismo e degli istituti
professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera;
n) per gli istituti tecnici del settore
tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di
potenziare la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica
del primo biennio, in quanto strettamente collegati
alle discipline di indirizzo, anche in
considerazione del fatto che senza il potenziamento
indicato rischiano di essere gravemente compromessi
gli aspetti operativi della didattica in laboratorio
con riferimento alle discipline scientifiche a
carattere sperimentale; tenuto conto che le ore
inizialmente previste dalla Commissione ministeriale
hanno subito un taglio del 50 per cento per
accogliere le richieste del Ministero dell'economia
e delle finanze, suscitando perplessità da parte
degli istituti interessati.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione
VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante regolamento concernente norme sul
riordino degli istituti professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del
secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma
Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile
2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del
Parlamento dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso
delle audizioni informali di rappresentanti delle
associazioni di categoria e di esperti svolte dalla
Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle
sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza
unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12
novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato
espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15
gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere
una specifica disciplina normativa in materia di
governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto
a tale proposito del citato parere del Consiglio di
Stato, assicurando comunque la governance
delle scuole sulla base di un'organizzazione per
dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa
della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e
che vanno valorizzate le opportunità offerte
dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al
terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di
prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore
dedicate ad insegnamenti di istruzione generale -
pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le
seguenti condizioni:
1) appare necessario rafforzare ulteriormente
l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e
competenze di indirizzo in funzione orientativa,
anche per favorire la reversibilità delle scelte
degli studenti;
2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario
sostituire le parole «diploma di tecnico», con le
parole «diploma di istruzione professionale», allo
scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si
consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di
istruzione e formazione professionale: così, si
corrisponderebbe anche alle richieste formulate da
alcune Regioni interessate a dare una completa
articolazione al sistema di istruzione e formazione
professionale (qualifiche e anche diplomi
professionali);
3) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei
percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti,
in particolare, ove non indicata espressamente
nell'allegato d), facendo riferimento alla
corrispondenza dei titoli finali prevista dai
provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione
adottati dal Ministero;
4) si considera altresì necessario riesaminare le
tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in
modo da accogliere il criterio di cui al precedente
punto 4), nonché le osservazioni espresse dai
soggetti interessati nel corso delle audizioni
svolte dalla Commissione cultura;
5) si ritiene necessario ricondurre nel settore
Industria e artigianato l'indirizzo «Servizi di
manutenzione e assistenza tecnica». Inoltre, occorre
prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo
settore Industria e artigianato, oltreché nei licei
artistici, anche degli istituti d'arte, come
rappresentato da alcuni istituti che formano giovani
per le lavorazioni artigianali a carattere
artistico;
6) con riferimento all'indirizzo «Servizi
socio-sanitari», appare inoltre necessario prevedere
due articolazioni specifiche per «Ottici» e per
«Odontotecnici», come richiesto dal Ministero delle
politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle
associazioni di categoria e dagli istituti
interessati;
7) con riferimento al profilo degli indirizzi del
settore Industria e artigianato, è necessario
prevederne l'integrazione con i riferimenti relativi
alle filiere che attualmente caratterizzano gli
istituti professionali del settore;
8) appare necessario, in merito all'indirizzo
«Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera», prevedere adeguate specificazioni
relative ai diversi servizi concernenti i laboratori
dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di
sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;
9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo
comma all'articolo 6 che stabilisca che nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, ove
previsto dalla legislazione provinciale, per coloro
che hanno superato i concorsi quadriennali di
formazione professionale e che intendono sostenere
l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le
medesime province autonome realizzano gli appositi
corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato
dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate,
ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
con le modalità e i programmi di cui alle rispettive
norme di attuazione dello Statuto della regione
Trentino - Alto Adige, stabilendo altresì che il
percorso finale sia coerente con quello seguito;
e con le seguenti osservazioni:
a) si rileva l'esigenza di inserire in
premessa il riferimento al parere delle Commissioni
parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009,
n. 69;
b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno
sostituire le parole «dal regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto
legge» con le parole «e dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si
considera altresì opportuno chiarire le modalità con
le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti
per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 4, lettera a),
valuti il Governo l'opportunità di chiarire il
riferimento all'intervento sulle classi di concorso;
e) si valuti inoltre l'opportunità di
riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di
definire una data e termini certi per l'abrogazione,
come segue: « «1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, all'articolo
191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, sono
soppressi: a) al primo periodo, le parole:
«gli istituti professionali hanno per fine precipuo
quello di fornire la specifica preparazione
teorico-pratica per l'esercizio di mansioni
qualificate nei settori commerciale e dei servizi,
industriale e artigiano, agrario e nautico»; b)
l'ultimo periodo», non sembrando, infatti,
necessaria la soppressione delle parole «gli
istituti professionali» al comma 2 del medesimo
articolo 191;
f) anche al fine di valorizzare i crediti
acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi,
appare opportuno prevedere, ove possibile, un
coordinamento tra i percorsi di istruzione
secondaria superiore e quelli in apprendistato, di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione
dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, già prevista dallo schema di
regolamento n. 132 concernente la revisione
dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di
disciplinare dettagliatamente il quadro orario
conseguente all'applicazione della disciplina di cui
all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente,
limitando, di norma, a non più di due ore la
riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;
i) si valuti l'opportunità di consentire
l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti
dell'organico assegnato a livello regionale e
altresì di definire il concetto di flessibilità in
modo distinto da quello dell'autonomia, per
esplicitare meglio gli strumenti a disposizione
delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di
corrispondere alle esigenze degli studenti e del
territorio;
l) considerato, inoltre, che l'articolo 64,
comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche,
nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento
delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento
del Ministro della pubblica istruzione sia definita
una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità
di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti
si correlano con la revisione dell'assetto
dell'istruzione secondaria superiore, valuti il
Governo l'opportunità di prevedere una fase
transitoria che comporti la confluenza degli
insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio,
opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle
vigenti classi di concorso, anche allo scopo di
assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove
classi di concorso dei nuovi percorsi formativi
magistrali, per assicurare la regolare formazione
degli organici, nonché la puntuale attuazione delle
operazioni di mobilità e di reclutamento del
personale, tenendo altresì in debito conto i
principi che informano l'operazione di
razionalizzazione delle classi di concorso attuali
con lo specifico regolamento previsto dall'articolo
64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
m) si consideri l'opportunità di emanare
linee guida, con riferimento a quanto disposto
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di
poli tecnico professionali per il settore turistico
e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima
attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti
professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;
n) per gli istituti professionali del settore
industria e artigianato, appare opportuno potenziare
la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei
laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in
quanto strettamente collegati alle discipline di
indirizzo, anche in considerazione del fatto che
senza il potenziamento indicato, rischiano di essere
gravemente compromessi gli aspetti operativi della
didattica in laboratorio con riferimento alle
discipline scientifiche a carattere sperimentale,
tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla
Commissione ministeriale hanno subito un
ridimensionamento del 50 per cento per assecondare
le richieste espresse dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
o) appare opportuno prevedere un nuovo comma
all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame,
volto a riconoscere agli istituti professionali di
Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa
nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e
il rilascio delle qualifiche - sino alla compiuta
attuazione da parte di tutte le Regioni degli
adempimenti connessi alle loro competenze esclusive
in materia di istruzione e formazione professionale
- almeno con riferimento agli atti dispositivi che
le Regioni devono compiere in base all'articolo 27,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226;
p) si ritiene opportuno, infine, richiamare
la possibilità di ammettere all'esame di Stato
coloro che sono in possesso del diploma
professionale di tecnico, conseguito a conclusione
dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, previa frequenza dell'apposito corso
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.